La Direttiva Bassa Tensione e la marcatura CE del materiale elettrico

Premessa


La Direttiva CEE 73/23, nota con il nome di Direttiva Bassa Tensione per il suo campo di applicazione, e' stato il primo documento legislativo europeo elaborato per l’armonizzazione tecnica ad utilizzare i principi poi definiti e formalizzati dieci anni più tardi con la “Risoluzione del Consiglio relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (85/C136/01)” nota come filosofia del “Nuovo Approccio”.
L’obiettivo che fin dal lontano 1973 veniva perseguito dalla direttiva era l’eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali, la libera circolazione dei prodotti elettrici negli stati membri, l’incremento del progresso tecnico garantendo la sicurezza degli utilizzatori. La direttiva, recepita in Italia con Legge 791 del 1977, (e pertanto operante in Italia da quasi venti anni !!) conteneva tutte le caratteristiche di una direttiva nuovo approccio, vale a dire il vasto campo di applicazione, l’obbligatorietà degli elementi essenziali, l’armonizzazione totale ed il rinvio alle norme quale presunzione di conformità.
L’argomento e' tornato poi di attualità perché recentemente la direttiva CEE 93/68, pubblicata il 31/8/93 sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ha apportato alcune modifiche alla vecchia 73/23, introducendo anche per il materiale elettrico di bassa tensione la marcatura CE.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione della direttiva e' estremamente vasto, comprendendo tutti i materiali elettrici (apparecchi utilizzatori e componenti) previsti per essere utilizzati con una tensione nominale tra 50 e 1000V in corrente alternata e 75 e 1500V in corrente continua.
Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i seguenti materiali:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione (per le costruzioni Ex si applicano le direttive 76/117, 82/130 e 94/9);
b) parti elettriche per radiologia ed uso clinico (ai dispositivi medici si applica la direttiva 93/42);
c) materiali elettrici di ascensori e montacarichi (agli ascensori e montacarichi si applica la direttiva 95/16);
d) contatori elettrici;
e) prese e spine di corrente per uso domestico
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radio-elettrici; (si applica la direttiva 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica);
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere utilizzati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabiliti da organismi internazionali, cui partecipano gli stati membri delle Comunità economica europea;
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

Come si vede il campo di applicazione comprende la stragrande maggioranza dei prodotti e componenti elettrici/elettronici; solo le prese e spine di corrente per uso domestico venivano escluse a causa della mancata armonizzazione dei sistemi utilizzati nei diversi paesi della Comunità.

Requisiti di sicurezza

Allegato I (alla direttiva 73/23)
Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

1. Requisiti generali

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l’accompagna.
b) il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non e' possibile, sull’imballaggio.
c) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruite in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
d) il materiale elettrico e' progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempre ché esso sia adoperato in conformità alla sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità al punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare dai contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovra temperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possano derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità al punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici ed agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici ed agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici ed agli oggetti.

Requisiti essenziali di sicurezza

Come tutte le direttive Nuovo Approccio l’unico obbligo che la 73/23 (e la sua modifica 93/68) introduce e' il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. Nel riquadro viene riportato l’allegato I della Direttiva che contiene i requisiti essenziali di sicurezza.

In generale si può affermare che l’Allegato I della direttiva stabilisce quali requisiti essenziali i seguenti:

- presenza di adeguata marcatura e documentazione tecnica per l’uso e l’installazione;
- presenza di adeguati mezzi di connessione alla sorgente di alimentazione;
- protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
- corretto dimensionamento degli isolamenti sia come distanze superficiali che distanze in aria ed attraverso l’isolamento sia come scelta dei materiali in funzione della tensione di lavoro, del grado di inquinamento e della categoria di installazione;
- progetto e realizzazione mirata a ridurre il pericolo di sovra temperature, archi elettrici o radiazioni pericolose;
- adeguato dimensionamento e scelta dei materiali per la realizzazione degli involucri sia per la resistenza agli agenti atmosferici previsti nell’uso, sia come resistenza alle sollecitazioni meccaniche;
-corretto dimensionamento delle protezioni in modo da garantire la sicurezza in condizioni di sovraccarico;

E’ bene rilevare come tra i requisiti essenziali vengano inclusi non solo elementi atti a preservare dal pericolo elettrico in senso stretto ma anche provvedimenti mirati a ridurre pericoli di natura non elettrica che possono derivare dal materiale elettrico. Tutto ciò può portare a sovrapposizioni con altre direttive, quali ad esempio la direttiva macchine (D.P.R. 459/96). Il tempo e l’esperienza aiuteranno senza dubbio a districarsi nella risoluzione pratica di casi in cui allo stesso prodotto possano applicarsi più direttive; a tale proposito occorre però sottolineare che non esiste nessun documento ufficiale che riporti per ogni prodotto la direttiva cui questo deve conformarsi, ma questa “scelta” deve essere fatta dal costruttore stesso sulla base dell’analisi del rischio. In pratica il costruttore dovrà identificare i rischi che il prodotto può presentare in caso di uso corretto o di uso ragionevolmente non corretto e, in conseguenza, definire i relativi requisiti di sicurezza applicabili. Questi requisiti poi possono essere previsti da una o più direttive ed andranno comunque soddisfatti tutti indipendentemente dalla direttiva cui appartengono. Infatti per l’applicazione di una direttiva occorre che vengano soddisfatte due condizioni:

1) il prodotto rientra nel campo di applicazione della direttiva;
2) si applicano i rischi ai quali i requisiti essenziali della direttiva si riferiscono. Il rinvio alle norme armonizzate

Il rinvio alle norme armonizzate

Un’operazione così delicata di analisi del rischio e rispetto dei relativi requisiti risulta tanto più semplificata quanto più si rendono disponibili normative tecniche armonizzate di prodotto o di famiglie di prodotti che identificano per ogni rischio il relativo requisito di sicurezza e la prova sperimentale di dimostrazione della conformità.
La direttiva stabilisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali per i prodotti che soddisfino alle norme armonizzate o, in mancanza di queste, ad una norma IEC o una norma di un Paese CEE purché garantisca un livello di sicurezza equivalente.

CT2 Macchine Rotanti
CT3 Segni grafici
CT 11 e 64 Impianti elettrici
CT 14 e 96 Trasformatori
CT 17 Apparecchiature elettriche AT e BT
CT 23 Materiale elettrico da installazione
CT 34 Lampade ed apparecchi di illuminazione
CT 44 Equipaggiamento elettrico delle macchine
CT 62 Apparecchi elettromedicali
CT 66 Apparecchi di misura
CT 74 Apparecchi per la tecnologia dell’informazione
CT 61/107 Elettrodomestici CE 92 Apparecchi elettronici

I precedenti sono  Esempi di Comitati Tecnici del CEI

Il CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, fondato nel 1907, e' l’organismo che in Italia si occupa della normazione e dell’unificazione nel settore dell’elettrotecnica e dell’elettronica. I soci del CEI compongono i Comitati Tecnici e Sottocomitati (in totale un complesso di più di 2000 tecnici) organizzati per tipologie di prodotti o per aspetti trasversali che interessano tutti i prodotti (es. CT 3 relativo ai segni grafici). Nella tabella 1 sono riportati esempi di Comitati Tecnici del CEI.
Il lavoro del CEI avviene di pari passo con gli omologhi istituti degli altri paesi della Comunità, riuniti a livello europeo nel CENELEC. Le norme approvate in sede europea come norme EN vengono obbligatoriamente recepite dagli enti normatori dei singoli paesi. La pubblicazione di una norma EN sulla gazzetta ufficiale della comunità la rende norma armonizzata e pertanto documento utilizzabile per la presunzione di conformità ai requisiti.
Tuttavia l’uso della norma tecnica non e' obbligatorio. Un costruttore può scegliere di non utilizzare una norma tecnica (oppure per prodotti particolarmente innovativi può non esistere la relativa norma) ed e' tenuto solo a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti essenziali.

Procedura per la marcatura

La direttiva 73/23 prevedeva per la dimostrazione di conformità tre alternative:

1) certificazione da parte di un Organismo Notificato mediante un marchio di qualità (in Italia l’IMQ);
2) attestazione di conformità mediante attestato rilasciato da Organismo Notificato (in Italia IMQ, CESI, IENGF, Istituto Italiano Saldatura, etc);
3) dichiarazione di conformità da parte del costruttore.

Con la modifica CEE 93/68 anche la direttiva bassa tensione si e' allineata alle procedure di certificazione previste dall’approccio modulare (Decisione del Consiglio del 13 dicembre 1990); il modulo da applicare e' il modulo “A” che prevede che il costruttore assolva ai seguenti oneri:

- redigere la dichiarazione di conformità;
- allestire il fascicolo tecnico.

La dichiarazione di conformità dovrà contenere i seguenti dati:

- nome ed indirizzo del costruttore o di un suo rappresentante autorizzato nella Comunità;
- descrizione del prodotto o componente elettrico;
- riferimento alle eventuali norme armonizzate utilizzate;
- eventuale riferimento alle specifiche per le quali e' dichiarata la conformità;
- identificazione del firmatario della dichiarazione che ha il potere di impegnare il costruttore.

Nel caso in cui il costruttore non utilizzi norme armonizzate per la dimostrazione della conformità ai requisiti dovrà dimostrare la rispondenza con una relazione tecnica di un Organismo Notificato (IMQ, CESI, IENGF, Istituto Italiano Saldatura, etc).
La dichiarazione di conformità, a differenza della direttiva macchine, non deve accompagnare tutti i componenti elettrici, ma deve essere tenuta a disposizione dell’autorità di controllo per un periodo di 10 anni dall’immissione sul mercato del prodotto o dell’ultimo esemplare per prodotti in serie.

In sede CENELEC e' in corso di elaborazione una dichiarazione di conformità standard perla direttiva bassa tensione. La lingua da utilizzare per la dichiarazione e' una delle lingue ufficiali della comunità (meglio se redatta nella lingua del paese di destinazione).

Il fascicolo tecnico costituisce la raccolta della documentazione sul prodotto, utile per dimostrare all’autorità di controllo che lo stesso e' conforme ai requisiti essenziali di sicurezza. Il fascicolo tecnico deve contenere:

- disegni di progettazione e fabbricazione di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- descrizione e spiegazioni necessarie per la comprensione degli schemi e del funzionamento del materiale;
- elenco delle norme applicate o, in alternativa, descrizione delle soluzioni tecniche adottate per il soddisfacimento dei requisiti;
- risultati di calcoli;
- rapporti delle prove effettuate;
- descrizione dei provvedimenti presi per il mantenimento della conformità su tutta la produzione (controllo di produzione).

Anche il fascicolo tecnico deve essere tenuto a disposizione delle autorità per un periodo minimo di dieci anni.
La marcatura CE, apposta dal costruttore sul prodotto o componente (in alternativa sull’imballo, sulle istruzioni d’uso o sul certificato di garanzia) deve essere visibile (altezza minima 5mm) leggibile ed indelebile. Il prodotto può portare altri marchi (es. marchi di qualità) ma tali indicazioni non devono poter essere confuse con il significato del simbolo CE.

Entrata in vigore e periodo transitorio

La direttiva Bassa Tensione, in quanto direttiva Nuovo Approccio, prevede l’armonizzazione totale, ovvero vale il divieto per il costruttore di un paese di immettere sul mercato prodotti non conformi alla direttiva in tutti i paesi della Comunità, compreso il proprio. A differenza di quanto spesso affermato la direttiva, in quanto legge dal 1977, e' a tutti gli effetti in vigore, fin da quella data, in Italia. Viceversa era facoltativa dal 1° gennaio 1995 al 1° gennaio 1997 l’applicazione della modifica CEE 93/68; tale modifica e' stata recepita in Italia con Decreto Legislativo 25/11/96 n. 626. Dal 1° gennaio 1997 anche l’applicazione della 93/68 e' pertanto divenuta obbligatoria, e quindi i prodotti di bassa tensione dovranno portare la marcatura CE.
E’ poi bene ricordare che un prodotto per poter essere marcato CE dovrà soddisfare tutte le direttive che lo riguardano (es. direttiva compatibilità elettromagnetica).

Conclusioni

La marcatura CE per il materiale elettrico ha essenzialmente uno scopo amministrativo di controllo, per le Autorità competenti, della circolazione dei prodotti nel territorio dell’Unione. Dal punto di vista del consumatore, in pratica, la sicurezza e la qualità del prodotto dipendono interamente dalla serietà del costruttore che ha marcato il prodotto. Sotto tale aspetto la contemporanea presenza di un marchio di qualità potrà invece dimostrare una maggiore garanzia dovuta al controllo continuo di una parte terza non solo sul progetto, ma anche su tutta la produzione. Per quanto riguarda invece il costruttore serio occorre sottolineare che, malgrado il modulo A di certificazione non richieda l’intervento obbligatorio di una parte terza, risulta invece obbligatoria l’effettuazione delle prove che dimostrino la conformità dei prodotti ai requisiti. Inoltre si richiede al fabbricante una conoscenza approfondita ed aggiornata delle normative per evitare errori o omissioni. In una tale situazione può essere conveniente per il fabbricante rivolgersi ad un istituto indipendente, meglio se riconosciuto come competente ed imparziale come e' un organismo notificato che disponga delle conoscenze necessarie nel campo della normativa e che sia in grado di effettuare le prove richieste. Va ricordato a tale proposito come l’attestazione di conformità di parte terza possa risolvere annose dispute contrattuali incentrate sulla dichiarazione di conformità; inoltre i prodotti certificati possono usufruire di premi particolarmente vantaggiosi nella stesura delle polizze assicurative “R.C. Prodotti”.

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