La Direttiva Bassa Tensione e la marcatura CE del materiale elettricoPremessa
Campo
di applicazione Il
campo di applicazione della direttiva e' estremamente vasto, comprendendo tutti
i materiali elettrici (apparecchi utilizzatori e componenti) previsti per essere
utilizzati con una tensione nominale tra 50 e 1000V in corrente alternata e 75 e
1500V in corrente continua. Come
si vede il campo di applicazione comprende la stragrande maggioranza dei
prodotti e componenti elettrici/elettronici; solo le prese e spine di corrente
per uso domestico venivano escluse a causa della mancata armonizzazione dei
sistemi utilizzati nei diversi paesi della Comunità. Requisiti
di sicurezza Allegato
I (alla
direttiva 73/23) 1.
Requisiti generali a)
Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed
osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed
esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora
ciò non sia possibile, su una scheda che l’accompagna. 2.
Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico In
conformità al punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché: a)
le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di
ferite o altri danni che possono derivare dai contatti diretti o indiretti; 3.
Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale
elettrico
In
conformità al punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il
materiale elettrico: a)
presenti caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo
alle persone, agli animali domestici ed agli oggetti; Requisiti
essenziali di sicurezza Come
tutte le direttive Nuovo Approccio l’unico obbligo che la 73/23 (e la sua
modifica 93/68) introduce e' il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza.
Nel riquadro viene riportato l’allegato I della Direttiva che contiene i
requisiti essenziali di sicurezza. In
generale si può affermare che l’Allegato I della direttiva stabilisce quali
requisiti essenziali i seguenti: -
presenza di adeguata marcatura e documentazione tecnica per l’uso e
l’installazione; E’
bene rilevare come tra i requisiti essenziali vengano inclusi non solo elementi
atti a preservare dal pericolo elettrico in senso stretto ma anche provvedimenti
mirati a ridurre pericoli di natura non elettrica che possono derivare dal
materiale elettrico. Tutto ciò può portare a sovrapposizioni con altre
direttive, quali ad esempio la direttiva macchine (D.P.R. 459/96). Il tempo e
l’esperienza aiuteranno senza dubbio a districarsi nella risoluzione pratica
di casi in cui allo stesso prodotto possano applicarsi più direttive; a tale
proposito occorre però sottolineare che non esiste nessun documento ufficiale
che riporti per ogni prodotto la direttiva cui questo deve conformarsi, ma
questa “scelta” deve essere fatta dal costruttore stesso sulla base
dell’analisi del rischio. In pratica il costruttore dovrà identificare i
rischi che il prodotto può presentare in caso di uso corretto o di uso
ragionevolmente non corretto e, in conseguenza, definire i relativi requisiti di
sicurezza applicabili. Questi requisiti poi possono essere previsti da una o più
direttive ed andranno comunque soddisfatti tutti indipendentemente dalla
direttiva cui appartengono. Infatti per l’applicazione di una direttiva
occorre che vengano soddisfatte due condizioni: 1)
il prodotto rientra nel campo di applicazione della direttiva; Il
rinvio alle norme armonizzate Un’operazione
così delicata di analisi del rischio e rispetto dei relativi requisiti risulta
tanto più semplificata quanto più si rendono disponibili normative tecniche
armonizzate di prodotto o di famiglie di prodotti che identificano per ogni
rischio il relativo requisito di sicurezza e la prova sperimentale di
dimostrazione della conformità. CT2
Macchine Rotanti I
precedenti sono Esempi di Comitati Tecnici del CEI Il CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, fondato nel 1907, e' l’organismo che in
Italia si occupa della normazione e dell’unificazione nel settore
dell’elettrotecnica e dell’elettronica. I soci del CEI compongono i Comitati
Tecnici e Sottocomitati (in totale un complesso di più di 2000 tecnici)
organizzati per tipologie di prodotti o per aspetti trasversali che interessano
tutti i prodotti (es. CT 3 relativo ai segni grafici). Nella tabella 1 sono
riportati esempi di Comitati Tecnici del CEI. Procedura
per la marcatura La
direttiva 73/23 prevedeva per la dimostrazione di conformità tre alternative: 1)
certificazione da parte di un Organismo Notificato mediante un marchio di qualità
(in Italia l’IMQ); Con
la modifica CEE 93/68 anche la direttiva bassa tensione si e' allineata alle
procedure di certificazione previste dall’approccio modulare (Decisione del
Consiglio del 13 dicembre 1990); il modulo da applicare e' il modulo “A” che
prevede che il costruttore assolva ai seguenti oneri: -
redigere la dichiarazione di conformità; La
dichiarazione di conformità dovrà contenere i seguenti dati: -
nome ed indirizzo del costruttore o di un suo rappresentante autorizzato nella
Comunità; Nel
caso in cui il costruttore non utilizzi norme armonizzate per la dimostrazione
della conformità ai requisiti dovrà dimostrare la rispondenza con una
relazione tecnica di un Organismo Notificato (IMQ, CESI, IENGF, Istituto
Italiano Saldatura, etc). In
sede CENELEC e' in corso di elaborazione una dichiarazione di conformità
standard perla direttiva bassa tensione. La lingua da utilizzare per la
dichiarazione e' una delle lingue ufficiali della comunità (meglio se redatta
nella lingua del paese di destinazione). Il
fascicolo tecnico costituisce la raccolta della documentazione sul prodotto,
utile per dimostrare all’autorità di controllo che lo stesso e' conforme ai
requisiti essenziali di sicurezza. Il fascicolo tecnico deve contenere: -
disegni di progettazione e fabbricazione di componenti, sottounità, circuiti,
ecc.; Anche
il fascicolo tecnico deve essere tenuto a disposizione delle autorità per un
periodo minimo di dieci anni. Entrata
in vigore e periodo transitorio La
direttiva Bassa Tensione, in quanto direttiva Nuovo Approccio, prevede
l’armonizzazione totale, ovvero vale il divieto per il costruttore di un paese
di immettere sul mercato prodotti non conformi alla direttiva in tutti i paesi
della Comunità, compreso il proprio. A differenza di quanto spesso affermato la
direttiva, in quanto legge dal 1977, e' a tutti gli effetti in vigore, fin da
quella data, in Italia. Viceversa era facoltativa dal 1° gennaio 1995 al 1°
gennaio 1997 l’applicazione della modifica CEE 93/68; tale modifica e' stata
recepita in Italia con Decreto Legislativo 25/11/96 n. 626. Dal 1° gennaio 1997
anche l’applicazione della 93/68 e' pertanto divenuta obbligatoria, e quindi i
prodotti di bassa tensione dovranno portare la marcatura CE. Conclusioni
La marcatura CE per il materiale elettrico ha essenzialmente uno scopo amministrativo di controllo, per le Autorità competenti, della circolazione dei prodotti nel territorio dell’Unione. Dal punto di vista del consumatore, in pratica, la sicurezza e la qualità del prodotto dipendono interamente dalla serietà del costruttore che ha marcato il prodotto. Sotto tale aspetto la contemporanea presenza di un marchio di qualità potrà invece dimostrare una maggiore garanzia dovuta al controllo continuo di una parte terza non solo sul progetto, ma anche su tutta la produzione. Per quanto riguarda invece il costruttore serio occorre sottolineare che, malgrado il modulo A di certificazione non richieda l’intervento obbligatorio di una parte terza, risulta invece obbligatoria l’effettuazione delle prove che dimostrino la conformità dei prodotti ai requisiti. Inoltre si richiede al fabbricante una conoscenza approfondita ed aggiornata delle normative per evitare errori o omissioni. In una tale situazione può essere conveniente per il fabbricante rivolgersi ad un istituto indipendente, meglio se riconosciuto come competente ed imparziale come e' un organismo notificato che disponga delle conoscenze necessarie nel campo della normativa e che sia in grado di effettuare le prove richieste. Va ricordato a tale proposito come l’attestazione di conformità di parte terza possa risolvere annose dispute contrattuali incentrate sulla dichiarazione di conformità; inoltre i prodotti certificati possono usufruire di premi particolarmente vantaggiosi nella stesura delle polizze assicurative “R.C. Prodotti”. |
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