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Direttiva 93/68/Cee Del Consiglio Del 22 Luglio 1993 Che
modifica le direttive del consiglio 87/404/cee (recipienti semplici a
pressione), 88/378/cee (sicurezza dei giocattoli), 89/106/cee (prodotti da
costruzione), 89/336/cee (compatibilità elettromagnetica), 89/392/cee
(macchine), 89/686/cee (dispositivi di protezione individuale), 90/384/cee
(strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/cee (dispositivi
medici impiantabili attivi), 90/396/cee (apparecchi a gas), 91/263/cee
(apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/cee (nuove caldaie ad
acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/cee
(materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di
tensione) IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto
il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 100 A, vista
la proposta della Commissione (1), in
cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto
il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando
che il Consiglio ha già adottato diverse direttive miranti all'eliminazione
degli ostacoli tecnici agli scambi, basandosi sui principi stabiliti nella
risoluzione del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di
armonizzazione tecnica e normalizzazione (4); che ognuna delle suddette
direttive contempla l'apposizione della marcatura CE; che, per semplificare e
garantire la coerenza della legislazione comunitaria, e' opportuno sostituire le
disposizioni differenti con altre uniformi; che e' pertanto necessario
armonizzare tali disposizioni, in particolare per i prodotti che possono
rientrare nel campo di applicazione di varie direttive; considerando
che la Commissione, nella comunicazione del 15 giugno 1989 concernente un
approccio globale in materia di certificazione e di prove (5), ha proposto la
creazione di una legislazione comune concernente una marcatura CE di conformità
avente un simbolo grafico comune; che nella risoluzione del 21 dicembre 1989
concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (6)
il Consiglio ha approvato come principio regolatore l'adozione di una tale
strategia coerente per quanto concerne l'utilizzo della marcatura CE; considerando
pertanto che i due elementi fondamentali della nuova strategia da applicare sono
i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità; considerando
che l'armonizzazione delle disposizioni relative all'apposizione e
all'utilizzazione della marcatura CE richiede che le direttive già adottate
subiscano modifiche dettagliate al fine di tener conto del nuovo regime, HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Art.
1 Sono
modificate le direttive seguenti: 1)
la direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti
semplici a pressione (7); 2)
la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza
dei giocattoli (8); 3)
la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (9); 4)
la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità
elettromagnetica (10); 5)
la direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
(11); 6)
la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale (12); 7)
la direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (13); 8)
la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici
impiantabili attivi (14); 9)
la direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a
gas (15); 10)
la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di
telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità
(16); 11)
la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i
requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con
combustibili liquidi o gassosi (17); 12)
la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale
elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (18). Art.
2 La
direttiva 87/404/CEE e' modificata come segue: 1) In tutto il
testo l'espressione "marchio CE" e' sostituita con "marcatura
CE". 2)
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri presumono conformi a tutte le prescrizioni della presente
direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità di cui al
capitolo II, i recipienti muniti di marcatura CE. La
conformità dei recipienti alle norme nazionali che recepiscono le norme
armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, presume la conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'articolo 3. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di
tali norme nazionali." 3)
All'articolo 5 e' aggiunto il paragrafo seguente: "3.
a) Qualora i recipienti siano disciplinati da altre direttive relative ad
aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica
ugualmente la presunta conformità dei recipienti alle disposizioni di queste
altre direttive. b)
Tuttavia, nel caso in cui una o più direttive applicabili ai recipienti lascino
al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle
direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste
direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono
essere riportati nei documenti nelle avvertenze o nei fogli di istruzione
previsti dalle direttive stesse, che accompagnano i recipienti." 4)
Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli
organismi riconosciuti da essi designati per espletare le procedure di cui
all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, nonché i compiti specifici per i quali tali
organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro
attribuiti in precedenza dalla Commissione. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco
degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione,
nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede
all'aggiornamento di tale elenco." 5)
Il testo dell'articolo 11 e' sostituito dal testo seguente: "Verifica
CE Articolo
11 1.
La verifica CE e' la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che i recipienti
sottoposti alle prescrizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo descritto
nell'attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica relativa alla
costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, di cui sia stata attestata
l'idoneità. 2.
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a che il processo di
fabbricazione garantisca la conformità dei recipienti al tipo descritto
nell'attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica relativa alla
costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II. Il fabbricante, o il suo
mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ogni recipiente
e redige una dichiarazione di conformità. 3.
L'organismo autorizzato effettua gli esami e le prove atte a verificare la
conformità del recipiente ai requisiti della presente direttiva, con controllo
e prova in conformità dei punti successivi: 3.1.
Il fabbricante presenta i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le
misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneità
di ciascun lotto prodotto. 3.2.
Detti lotti sono accompagnati dall'attestato di certificazione CE di cui
all'articolo 10 oppure, qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente
ad un modello approvato, dalla documentazione tecnica relativa alla costruzione
di cui al punto 3 dell'allegato II. In quest'ultimo caso, prima della verifica
CE, l'organismo autorizzato esamina la documentazione per attestarne l'idoneità. 3.3.
All'atto dell'esame di un lotto, l'organismo verifica che i recipienti siano
stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica di
costruzione ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica oppure
una prova pneumatica d'efficacia equivalente, ad una pressione Ph pari a 1,5
volte la pressione di calcolo al fine di verificare la loro integrità. La prova
pneumatica e' subordinata all'accettazione delle procedure di sicurezza della
prova da parte dello Stato membro in cui essa e' effettuata. L'organismo
esegue inoltre delle prove su provette prelevate, a scelta del fabbricante, da
un ritaglio campione di produzione o da un recipiente allo scopo di controllare
la qualità delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature
longitudinali. Tuttavia, quando per le saldature longitudinali e perimetrali
viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute
sulle saldature perimetrali. Per
i recipienti di cui al punto 2.1.2 dell'allegato I queste prove su provette sono
sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a
caso in ciascun lotto per verificarne la conformità con le prescrizioni del
punto 2.1.2 dell'allegato I. 3.4.
Per i lotti accettati, l'organismo riconosciuto appone o fa apporre il proprio
numero di identificazione su ogni recipiente e fornisce un certificato scritto
di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti i recipienti del lotto
possono essere immessi sul mercato, ad eccezione di quelli che non hanno subito
con esito positivo la prova idraulica o la prova pneumatica. Se
un lotto e' rifiutato, l'organismo notificato competente prende le misure
appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti
sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica
statistica. Il
fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il
numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione. 3.5.
Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di presentare, su
richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo autorizzato di cui al
paragrafo 3.4." 6)
Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, prima frase e' sostituito dal testo
seguente: "1.
Il fabbricante che soddisfa gli obblighi derivanti dall'articolo 13 appone la
marcatura CE di cui all'articolo 16 sui recipienti che dichiara conformi: -
alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui all'allegato II,
punto 3, che ha formato oggetto di un'attestato di adeguamento della
documentazione, -
o ad un modello approvato." 7)
Il testo dell'articolo 15 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo
15 Fatto
salvo l'articolo 7: a)
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della
marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità l'obbligo di conformare il prodotto per quanto riguarda le
disposizioni sulla marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni
stabilite dallo Stato membro stesso; b)
nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del
prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le
procedure previste all'articolo 7." 8)
Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma e' sostituito dal testo
seguente: "La
marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE " secondo
il simbolo grafico riportato nell'allegato II. La marcatura CE e' seguita dal
numero distintivo, previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, dell'organismo di
controllo autorizzato, incaricato della verifica CE o della sorveglianza
CE." 9)
Il testo dell'articolo 16, paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2.
e' vietato apporre sui recipienti marcature che possano indurre in errore i
terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Può essere
apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaletica purché
questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE." 10)
Il testo dell'allegato II, punto 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
MARCATURA "CE " E ISCRIZIONI 1.a)
Marcatura CE di conformità -
La marcatura "CE " di conformità e' costituita dalle iniziali
"CE " secondo il simbolo grafico che segue: -
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra. -
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. 1.b)
Iscrizioni Il
recipiente o la targhetta segnaletica devono riportare almeno le iscrizioni
seguenti: -
pressione massima di esercizio (PS in bar) -
temperatura massima di esercizio (Tmax in °C) -
temperatura minima di esercizio (Tmin in °C) -
capacità del recipiente (V in I) -
nome o marchio del fabbricante -
tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente -
le ultime due cifre dell'anno in cui e' stata apposta la marcatura CE. Se
e' utilizzata una targhetta segnaletica, questa deve essere concepita in modo da
non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale
aggiunta di altri dati." Art.
3 La
direttiva 88/378/CEE e' modificata come segue: 1)
In tutto il testo l'espressione "marchio CE" e' sostituita con
"marcatura CE". 2)
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri presumono conformi a tutte le disposizioni della presente
direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui agli
articoli 8, 9 e 10, i giocattoli muniti della marcatura CE di cui all'articolo
11. La
conformità dei giocattoli alle norme nazionali che recepiscono le norme
armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, presume la conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'articolo 3. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di
tali norme nazionali." 3)
All'articolo 5 e' aggiunto il paragrafo seguente: "3.
a) Qualora i giocattoli siano disciplinati da altre direttive relative ad
aspetti differenti che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica
ugualmente la presunta conformità dei giocattoli alle disposizioni di queste
altre direttive. b)
Tuttavia nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive
applicate dal fabbricante. In questo caso i riferimenti a queste direttive,
pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono essere
riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti
dalle suddette direttive e che accompagnano il giocattolo o, in alternativa,
riportati sull'imballaggio." 4)
Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli
organismi da essi designati per eseguire l'esame CE di cui all'articolo 8,
paragrafo 2 e all'articolo 10, nonché i compiti specifici per i quali tali
organismi sono stati designati ed i numeri di identificazione che sono stati
loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco
di tali organismi in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i
compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di
tale elenco." 5)
Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2.
La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE "
secondo il simbolo grafico il cui modello figura nell'allegato V." 6)
Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3.
e' vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore i
terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sui
giocattoli, sul loro imballaggio o su un'etichetta, può essere apposto ogni
altro marchio purché esso non limiti la visibilità e la leggibilità della
marcatura CE." 7)
Il testo dell'articolo 12 e' completato dal paragrafo seguente: "1
bis. Fatto salvo l'articolo 7: a)
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della
marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura
CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro
stesso; b)
nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del
prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le
procedure previste all'articolo 7." 8)
e' aggiunto l'allegato seguente: "ALLEGATO
V MARCATURA
CE DI CONFORMITÀ -
La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE "
secondo il simbolo grafico che segue: -
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato di cui sopra. -
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm." Art.
4 La
direttiva 89/106/CEE e' modificata come segue: 1)
In tutto il testo l'espressione "marchio CE" e' sostituita con
"marcatura CE". 2)
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2.
a) Qualora i prodotti siano disciplinati da altre direttive comunitarie relative
ad aspetti differenti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE di
conformità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, questa indica, in detti casi,
che i prodotti si presumono soddisfare anche le disposizioni di queste altre
direttive. b)
Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive
applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive
pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono riportati nei
documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle suddette
direttive e che accompagnano i prodotti." 3)
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, parte introduttiva e' sostituito dal
testo seguente: "2.
Gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle
opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di
soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 qualora i suddetti
prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le
disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di
conformità previste al capitolo V e la procedura prevista al capitolo III. La
marcatura CE attesta:". 4)
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 6, primo comma e' sostituito dal testo
seguente: "6.
La marcatura CE indica che i prodotti soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi
2 e 4. Spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità
assumere la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su
un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti
commerciali che lo accompagnano." 5)
Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2.
Fatto salvo l'articolo 21: a)
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della
marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura
CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro
stesso. b)
Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del
prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le
procedure previste all'articolo 21." 6)
Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a vietare che si appongano sui
prodotti o sui relativi imballaggi marcature che possano indurre in errore i
terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE.
Sull'etichetta applicata sull'imballaggio dei prodotti da costruzioni o sui
documenti commerciali che li accompagnano può essere apposto ogni altro marchio
purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura
CE." 7)
Il testo dell'articolo 18, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli
organismi di certificazione e di ispezione e i laboratori incaricati delle prove
da essi designati per effettuare i compiti che devono essere eseguiti ai fini
delle autorizzazioni tecniche, dei certificati di conformità, delle ispezioni e
delle prove, conformemente alla presente direttiva, nonché nome e indirizzo e
numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco
degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione,
nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede
all'aggiornamento di tale elenco." 8)
All'allegato III, il testo del punto 4.1 e' sostituito dal testo seguente: "4.1.
Marcatura CE di conformità -
La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE "
secondo il simbolo grafico che segue: -
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra. -
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. -
La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo che
interviene durante la fase di controllo della produzione. Indicazioni
complementari: La
marcatura CE e' accompagnata dal nome o dal marchio specifico del produttore,
dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE, nei casi
appropriati dal numero del certificato CE di conformità e, se del caso, da
indicazioni che permettano di individuare le caratteristiche del prodotto in
funzione delle specifiche tecniche." Art.
5 La
direttiva 89/336/CEE e' modificata nel modo seguente: 1)
In tutto il testo l'espressione "marchio CE" e' sostituita con
"marcatura CE". 2)
Il testo dell'articolo 3 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo
3 Quando
gli apparecchi di cui all'articolo 2 sono installati, sottoposti ad adeguata
manutenzione ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, gli Stati
membri adottano tutte le disposizioni utili perché questi non possano essere
immessi in commercio o utilizzati se non sono muniti della marcatura CE di cui
all'articolo 10 che dichiara la loro conformità a tutte le prescrizioni della
presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità previste
all'articolo 10". 3)
All'articolo 10, paragrafo 1 e' aggiunto un quinto comma, così redatto: "Gli
Stati membri adottano le misure necessarie a vietare che si appongano sugli
apparecchi, sul loro imballaggio, sulle avvertenze per l'uso o sui certificati
di garanzia marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato
ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio, sull'imballaggio,
sulle avvertenze per l'uso o sul certificato di garanzia, può essere apposto
ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità
della marcatura CE." 4)
Il testo dell'articolo 10, paragrafo 6, primo comma e' sostituito dal testo
seguente: "6.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le
autorità competenti di cui al presente articolo e gli organismi incaricati del
rilascio degli attestati di certificazione CE di cui al paragrafo 5, nonché i
compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di
identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco
di tali autorità ed organismi notificati in cui figurano i loro numeri di
identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa
provvede all'aggiornamento di tale elenco." 5)
All'articolo 10 e' aggiunto il paragrafo seguente: "7.
Fatto salvo l'articolo 9: a)
ogni constatazione, da parte di uno Stato membro o di un'autorità competente,
di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle
disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni
stabilite dallo Stato membro stesso; b)
nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del
prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le
procedure previste all'articolo 9." 6)
All'allegato I il testo del punto 2 e' sostituito dal testo seguente: "2.
Marcatura CE di conformità -
La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE "
secondo il simbolo grafico che segue: -
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra. -
Qualora gli apparecchi siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti
differenti che prevedono l'apposizione della marcatura CE di conformità,
l'applicazione della marcatura CE indica ugualmente la presunta conformità alle
disposizioni di queste altre direttive. -
Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive
applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive,
pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono riportati nei
documenti, nella avvertenze o nei fogli di istruzione, stabiliti dalle suddette
direttive e che accompagnano gli apparecchi. -
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm." Art.
6 La
direttiva 89/392/CEE e' modificata come segue: 1)
In tutto il testo l'espressione "marchio CE" e' sostituita con
"marcatura CE". 2)
Il testo dell'articolo 8, paragrafo 5 e' sostituito dal testo seguente: "5.
a) Qualora le macchine siano disciplinate da altre direttive comunitarie
relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE,
questa indica ugualmente che le macchine si presumono soddisfare le disposizioni
di queste altre direttive. b)
Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante
la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio,
la marcatura CE indica che le macchine soddisfano soltanto le disposizioni delle
direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive
applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono
essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione
stabiliti dalle direttive e che accompagnano le macchine." 3)
Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli Stati membri gli organismi
da essi designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8, nonché i
compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di
identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco
degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione,
nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede
all'aggiornamento di tale elenco." 4)
Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE ".
L'allegato III riporta il modello da utilizzare." 5)
Il testo dell'articolo 10, paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3.
e' vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in errore i
terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sulle
macchine può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la
visibilità e la leggibilità della marcatura CE." 6)
All'articolo 10 e' aggiunto il paragrafo seguente: "4.
Fatto salvo l'articolo 7: a)
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della
marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità, l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura
CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro
stesso; b)
nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di
detto prodotto o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure
previste all'articolo 7." 7)
L'allegato I, punto 1.7.3 e' modificato come segue: a)
Il testo del secondo trattino e' sostituito dal testo seguente: "-
la marcatura CE (cfr. allegato III)." b)
e' aggiunto un quinto trattino, così redatto: "-
l'anno di costruzione." 8)
Il testo dell'allegato III e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO
III LA
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ -
La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE "
secondo il simbolo grafico che segue: -
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo di cui sopra. -
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di
piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima." Art.
7 La
direttiva 89/686/CEE e' modificata come segue: 1)
In tutto il testo l'espressione "marchio CE" e' sostituita con
"marcatura CE". 2)
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul
mercato di DPI o componenti di DPI conformi alle disposizioni della presente
direttiva e muniti della marcatura CE che dichiara la loro conformità a tutte
le prescrizioni della presente direttiva comprese le procedure di certificazione
di cui al capitolo II." 3)
Nell'articolo 5 e' aggiunto il paragrafo seguente: "6.
a) Qualora i DPI siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti
differenti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE di cui all'articolo
13, questa indica che i DPI si presumono soddisfare ugualmente le disposizioni
di queste altre direttive. b)
Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica che i DPI soddisfano soltanto le
disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i
riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di
istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano tali DPI." 4)
Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli
organismi da essi designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8,
nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati ed i
numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla
Commissione. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco
degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione,
nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede
all'aggiornamento di tale elenco." 5)
Il testo dell'articolo 12, prima frase e' sostituito dal testo seguente: "La
dichiarazione di conformità CE e' la procedura con la quale il fabbricante o il
suo mandatario stabilito nella Comunità:". 6)
Il testo dell'articolo 13, e' sostituito dal testo seguente: "Articolo
13 1.
La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE "
secondo il simbolo grafico il cui modello figura nell'allegato IV. In caso di
intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione,
come previsto dall'articolo 11, viene aggiunto il suo numero distintivo. 2.
La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI fabbricato in modo da essere
visibile, leggibile e indelebile per tutta la durata di vita prevista di tale
DPI; tuttavia, se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto,
la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio. 3.
e' vietato apporre sui DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa
il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo
imballaggio può essere apposto ogni altro marchio, purché questo non limiti la
visibilità o la leggibilità della marcatura CE. 4.
Fatto salvo l'articolo 7: a)
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della
marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura
CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro
stesso; b)
nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del
prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le
procedure previste all'articolo 7." 7)
L'allegato II, punto 1.4 e' completato dal testo seguente: "h)
se del caso, i riferimenti alle direttive applicate conformemente all'articolo
5, paragrafo 6, lettera b); i)
nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che
intervengono nella fase di progettazione dei DPI." 8)
Il testo dell'allegato IV e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO
IV MARCATURA
CE DI CONFORMITÀ E ISCRIZIONI -
La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE "
secondo il simbolo grafico che segue: -
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra. -
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di
piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima. Indicazioni
complementari: -
le due ultime cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE; tale
indicazione non e' richiesta per i DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 3." Art.
8 La
direttiva 90/384/CEE e' modificata come segue: 1)
In tutto il testo l'espressione "marchio CE" e' sostituita con
"marcatura CE". 2)
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2.
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché possano
essere messi in servizio, per gli impieghi previsti dall'articolo 1, paragrafo
2, lettera a), solo gli strumenti che soddisfano le prescrizioni della presente
direttiva ad essi applicabili, comprese le procedure di valutazione della
conformità di cui al capitolo II, che a tal titolo sono muniti della marcatura
CE prevista dall'articolo 10." 3)
Il testo dell'articolo 8, paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3.
a) Qualora gli strumenti siano disciplinati da altre direttive relative ad
aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica
la presunta conformità degli strumenti alle disposizioni di queste altre
direttive. b)
Tuttavia, nel caso in cui una o più delle direttive applicabili agli strumenti
lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante
un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle
disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i
riferimenti a queste direttive pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di
istruzione stabiliti da tali direttive e che accompagnano gli strumenti." 4)
Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli
organismi da essi designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8,
nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati, e i
numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla
Commissione. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco
degli organismi notificati in cui figurano il loro numero di identificazione,
nonché i compiti per i quali essi sono stati notificati. Essa provvede
all'aggiornamento di tale elenco." 5)
Il testo dell'articolo 10, paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3.
e' vietato apporre sugli strumenti marcature che possano indurre in errore i
terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli
strumenti può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la
visibilità e la leggibilità della marcatura CE.". 6)
Il testo dell'articolo 11 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo
11 Fatto
salvo l'articolo 7, a)
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della
marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità l'obbligo di conformare lo strumento alle disposizioni sulla marcatura
CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro
stesso; b)
nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del
prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le
procedure previste all'articolo 7." 7)
L'allegato II e' modificato come segue: a)
Il testo del punto 2.1, secondo e terzo comma e' sostituito dal testo seguente: "Il
fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura
CE su ogni strumento nonché le iscrizioni previste all'allegato IV e fornisce
una dichiarazione scritta di conformità. La
marcatura CE e' accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo
notificato responsabile della sorveglianza CE di cui al punto 2.4." b)
Il testo dei punti 3 e 4 e' sostituito dal testo seguente: "3.
Verifica CE 3.1.
La verifica CE costituisce la procedura mediante la quale il fabbricante o il
suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che gli strumenti
sottoposti alle prescrizioni del punto 3.3 sono eventualmente conformi al tipo
descritto nel certificato d'esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della
direttiva che ad essi si applicano. 3.2. Il fabbricante adotta tutte le misure
necessarie a che il processo di fabbricazione garantisca l'eventuale conformità
degli strumenti al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e ai
requisiti della direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante, o il suo
mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ogni strumento e
fornisce una dichiarazione scritta di conformità. 3.3.
L'organismo notificato effettua gli esami e le prove atte a verificare la
conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva, con controllo e
prova di ogni strumento, come specificato al punto 3.5. 3.4.
Per gli strumenti non sottoposti ad omologazione CE del tipo, la documentazione
relativa alla progettazione dello strumento di cui all'allegato III deve essere
accessibile, se richiesta, all'organismo notificato. 3.5.
Verifica per controllo e prova di ciascun strumento. 3.5.1.
Ciascuno strumento e' esaminato singolarmente e vengono effettuate prove
adeguate, definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o
prove equivalenti al fine di verificarne l'eventuale conformità al tipo
descritto nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti applicabili nella
presente direttiva. 3.5.2.
L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione
su ciascuno strumento di cui e' stata accertata la conformità ai requisiti e
fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. 3.5.3.
Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di presentare, se
richiesti, gli attestati di conformità dell'organismo notificato. 4.
Verifica CE dell'esemplare unico 4.1.
La verifica CE dell'esemplare unico e' la procedura mediante la quale il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara
che lo strumento, studiato in generale per un'applicazione specifica e dotato
del certificato di cui al punto 4.2, e' conforme ai requisiti della direttiva
che ad esso si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità appone la marcatura CE sullo strumento e fornisce una dichiarazione
scritta di conformità. 4.2.
L'organismo notificato esamina lo strumento ed effettua le prove definite nella
o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per
verificarne la conformità ai requisiti applicabili della presente direttiva. L'organismo
notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sullo
strumento di cui e' stata accertata la conformità ai requisiti e fornisce un
attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. 4.3.
La documentazione tecnica relativa al progetto dello strumento di cui
all'allegato III permette la valutazione di conformità ai requisiti della
presente direttiva nonché la comprensione del progetto, della fabbricazione e
del funzionamento dello strumento. Essa deve essere accessibile all'organismo
notificato. 4.4.
Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, se
richiesti, gli attestati di conformità dell'organismo notificato." c)
Il testo dei punti 5.3.1 e 5.3.2 e' sostituito dal testo seguente: "5.3.1.
Qualora il fabbricante abbia scelto l'esecuzione in due fasi di una delle
procedure di cui al punto 5.1 e qualora queste due fasi vengano espletate da
organismi differenti, lo strumento che e' stato oggetto della prima fase della
procedura deve recare il numero di identificazione dell'organismo notificato che
ha partecipato a questa fase. 5.3.2.
La parte che ha espletato la prima fase della procedura rilascia, per ciascuno
strumento, un attestato scritto di conformità contenente i dati necessari
all'identificazione dello strumento e la specificazione degli esami e delle
prove che sono stati effettuati. La
parte incaricata della seconda fase della procedura effettua gli esami e le
prove non ancora eseguiti. Il
fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, a richiesta,
gli attestati di conformità dell'organismo notificato." d)
Il testo del punto 5.3.4 e' sostituito dal testo seguente: "5.3.4.
La marcatura CE deve essere apposta sullo strumento al termine della seconda
fase, così come il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha
partecipato a tale fase." 8)
L'allegato IV, punto 1.1 e' modificato nel modo seguente: a)
Il testo della lettera a) e' sostituito dal testo seguente: "a)
- la marcatura CE di conformità che comprende il simbolo CE descritto
nell'allegato VI, seguito dalle due ultime cifre dell'anno in cui e' stato
apposto; -
il(i) numero(i) d'identificazione dello(degli) organismo(i) notificato(i) che ha
(hanno) effettuato le operazioni di sorveglianza CE o di verifica CE. La
marcatura e le iscrizioni sopra indicate sono apposte sullo strumento
raggruppate in modo distinto;". b)
Alla lettera c), dopo il sesto trattino, e' inserito il trattino seguente: "-
le due ultime cifre dell'anno in cui e' stata apposta la marcatura CE,". 9)
Il testo dell'allegato VI e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO
VI MARCATURA
CE DI CONFORMITÀ -
La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE "
secondo il simbolo grafico che segue: -
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra. -
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm." Art.
9 La
direttiva 90/385/CEE e' modificata come segue: 1)
In tutto il testo l'espressione "marchio CE" e' sostituita con
"marcatura CE". 2)
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri non ostacolano nel loro territorio l'immissione sul mercato e
la messa in servizio dei dispositivi conformi alle disposizioni della presente
direttiva e recanti la marcatura CE di cui all'articolo 12 che prova che sono
stati oggetto di una valutazione di conformità secondo il disposto
dell'articolo 9." 3)
All'articolo 4 e' aggiunto il paragrafo seguente: "5.
a) Qualora i dispositivi siano disciplinati da altre direttive relative a
differenti aspetti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa
indica che i dispositivi si presumono soddisfare anche le prescrizioni di queste
altre direttive. b)
Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica che i dispositivi soddisfano soltanto le
disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i
riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei
fogli di istruzione stabiliti dalle suddette direttive e che accompagnano tali
dispositivi; tali documenti, avvertenze o fogli di istruzione devono essere
accessibili senza che si debba distruggere l'imballaggio che assicura la
sterilità del dispositivo." 4)
Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli
organismi da essi designati per espletare le procedure di cui all'articolo 9
nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i
numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla
Commissione. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco
degli organismi notificati in cui figurano il loro numero di identificazione
nonché i compiti per i quali essi sono stati notificati. Essa provvede
all'aggiornamento di tale elenco." 5)
Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma e' sostituito dal testo
seguente: "Essa
deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato
responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati II, IV e
V." 6)
Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3.
e' vietato apporre marcature che possano indurre in errore i terzi circa il
significato e il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'imballaggio o sul
foglio di istruzioni che accompagna il dispositivo può essere apposto ogni
altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della
marcatura CE." 7)
Il testo dell'articolo 13 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo
13 Fatto
salvo l'articolo 7: a)
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della
marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità l'obbligo di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo
Stato membro stesso; b)
nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del
prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le
procedure previste all'articolo 7." 8)
L'allegato 2 e' modificato come segue: a)
Il testo del punto 2, secondo comma e' sostituito dal testo seguente: "Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE
in conformità dell'articolo 12 e fornisce una dichiarazione scritta di
conformità. Detta
dichiarazione riguarda uno o più esemplari identificati del prodotto ed e'
conservata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. La
marcatura CE e' accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo
notificato responsabile." b)
Il testo del punto 6 e' sostituito dal testo seguente: "6.
Disposizioni amministrative 6.1.
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo
minimo di cinque anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del
prodotto: -
la dichiarazione di conformità, -
la documentazione di cui al punto 3.1 secondo trattino, -
le modifiche di cui al punto 3.4, -
la documentazione di cui al punto 4.2, -
le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, 4.3,
5.3 e 5.4. 6.2.
L'organismo notificato mette a disposizione degli altri organismi notificati e
dell'autorità competente, dietro richiesta, tutte le informazioni pertinenti
relative alle approvazioni di sistemi di qualità rilasciate, respinte o
ritirate. 6.3.
Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità,
l'obbligo di tener a disposizione delle autorità la documentazione tecnica di
cui all'articolo 4.2 spetta alla persona responsabile dell'immissione sul
mercato comunitario del dispositivo." 9)
Il testo dell'allegato 3, punti 7 e 8, e' sostituito dal testo seguente: "7.
Disposizioni amministrative 7.1.
Ove richiesto, ciascun organismo notificato mette a disposizione degli altri
organismi notificati e dell'autorità competente tutte le informazioni
pertinenti riguardanti i certificati di esame CE di tipo e gli addenda
rilasciati, rifiutati e ritirati. 7.2.
Gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dei certificati di
esame CE di tipo e/o dei loro addenda. Gli allegati dei certificati sono tenuti
a disposizione degli altri organismi notificati, dietro richiesta motivata,
previa informazione del fabbricante. 7.3.
Il fabbricante o il suo mandatario conserva, unitamente alla documentazione
tecnica, una copia degli attestati di esame CE di tipo e dei loro documenti
aggiuntivi per un periodo minimo di cinque anni dalla fabbricazione dell'ultimo
dispositivo. 7.4.
Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità,
l'obbligo di tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità
spetta alla persona responsabile dell'immissione sul mercato comunitario del
dispositivo in questione." 10)
Il testo dell'allegato 4 e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO
IV VERIFICA
CE 1.
La verifica CE e' la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che i prodotti
sottoposti alle prescrizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo descritto nel
certificato di esame "CE del tipo " e soddisfano i requisiti della
direttiva che ad essi si applica. 2.
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a che il processo di
fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo descritto nel
certificato "CE del tipo " ed ai requisiti della presente direttiva
che ad essi si applica. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità appone la marcatura CE su ogni prodotto e fornisce una dichiarazione
scritta di conformità. 3.
Prima dell'inizio dei processi di fabbricazione, il fabbricante deve redigere la
documentazione che definisce tali processi soprattutto per quanto concerne la
sterilizzazione, nonché le disposizioni prestabilite e sistematiche che saranno
attuate per garantire l'omogeneità della produzione e la conformità dei
prodotti al tipo descritto nel certificato d'esame CE del tipo e ai requisiti
della direttiva ad essi applicabile. 4.
Il fabbricante si impegna ad instaurare ed aggiornare un sistema di controllo
post-vendita. Tale impegno comporta l'obbligo da parte del fabbricante di
informare, se ne e' a conoscenza, le autorità competenti degli incidenti
seguenti: i)
ogni alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché ogni
inadeguatezza del foglio di istruzioni di un dispositivo che potrebbe provocare
o aver provocato la morte o un peggioramento delle condizioni di salute di un
paziente; ii)
ogni motivo di carattere tecnico o medico che abbia comportato il ritiro dal
mercato di un dispositivo da parte del fabbricante. 5.
L'organismo notificato effettua gli esami e le prove atte a verificare la
conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva, con controllo e
prova su base statistica, come specificato al punto 6. Il fabbricante deve
autorizzare l'organismo notificato a valutare l'efficacia delle misure adottate
in applicazione del punto 3, se necessario mediante verifica sistematica. 6.
Verifica statistica 6.1.
Il fabbricante presenta i propri prodotti in lotti omogenei e prende tutte le
misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneità
di ciascun lotto prodotto. 6.2.
Da ogni lotto e' prelevato, a caso, un campione. I prodotti che costituiscono un
campione vengono esaminati singolarmente e vengono effettuate prove adeguate,
definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5 o prove
equivalenti per verificarne la conformità al tipo descritto nel certificato
d'esame CE del tipo allo scopo di determinare l'accettazione o il rifiuto del
lotto. 6.3.
La verifica statistica dei prodotti sarà effettuata per attributi, secondo un
programma di campionamento che comporta le seguenti caratteristiche: -
un livello della qualità pari ad una probabilità di accettazione del 95 %, con
una percentuale di non conformità compresa tra lo 0,29 % e l'1 %; -
un limite di qualità pari ad una probabilità di accettazione del 5 %, con una
percentuale di non conformità tra il 3 % e il 7 %. 6.4.
Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il proprio
numero di identificazione su ogni prodotto e redige un'attestazione scritta di
conformità relativa alle prove effettuate. Tutti i prodotti del lotto possono
essere immessi sul mercato, ad eccezione di quelli di cui si e' constatata la
non conformità. Qualora
un lotto venga respinto, l'organismo notificato competente prende le misure
appropriate per evitare che tale lotto venga immesso sul mercato. Qualora si
verifichi frequentemente che un lotto venga respinto, l'organismo notificato può
sospendere la verifica statistica. Sotto
la responsabilità dell'organismo notificato il fabbricante può apporre il
numero di identificazione dell'organismo durante il processo di fabbricazione. 6.5.
Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, se
richiesti, i certificati di conformità dell'organismo notificato." 11)
Il testo dell'allegato 5, punto 2, secondo comma e' sostituito dal testo
seguente: "Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE
conformemente all'articolo 12 e redige una dichiarazione di conformità. Questa
dichiarazione comprende uno o più esemplari identificati del prodotto e viene
conservata dal fabbricante. La marcatura CE e' corredata dal numero di
identificazione dell'organismo notificato responsabile." 12)
Il testo dell'allegato 9 e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO
IX MARCATURA
CE DI CONFORMITÀ -
La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE "
secondo il simbolo grafico che segue: -
in caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra; -
i diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Per
i dispositivi di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione
minima." Art.
10 La
direttiva 90/396/CEE e' modificata come segue: 1)
In tutto il testo l'espressione "marchio CE" e' sostituita con
"marcatura CE". 2)
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul
mercato e la messa in servizio di apparecchi conformi a tutte le prescrizioni
della presente direttiva comprese le procedure di valutazione della conformità
di cui al capitolo II, quando siano muniti della marcatura CE prevista
all'articolo 10." 3)
Il testo dell'articolo 8, paragrafo 5 e' sostituito dal testo seguente: "5.
a) Qualora gli apparecchi siano disciplinati da altre direttive relative ad
altri aspetti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima
indica che gli apparecchi si presumono corrispondere altresì alle disposizioni
di queste altre direttive. b)
Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le
disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i
riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei
fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano tali
apparecchi." 4)
Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli
organismi designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8 nonché i
compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di
identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco
degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione,
nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede
all'aggiornamento di tale elenco." 5)
Il testo dell'articolo 10, paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2.
e' vietato apporre sugli apparecchi marcature che possano trarre in inganno i
terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio
o sulla targhetta di identificazione, può essere apposto ogni altro marchio
purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura
CE." 6)
Il testo dell'articolo 11 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo
11 Fatto
salvo l'articolo 7: a)
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della
marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura
CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro; b)
nel caso in cui persista la mancanza di conformità lo Stato membro deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul
mercato o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste
all'articolo 7." 7)
L'allegato II e' modificato nel modo seguente: a)
Il testo del punto 2.1, seconda frase e' sostituito dal testo seguente: "Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE
su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità." b)
Il testo del punto 2.1, ultima frase e' sostituito dal testo seguente: "La
marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato
incaricato dei controlli improvvisi previsti al punto 2.3." c)
Il testo del punto 3.1, seconda frase e' sostituito dal testo seguente: "Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE
su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità." d)
Il testo del punto 3.1, ultima frase e' sostituito dal testo seguente: "La
marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato
responsabile del controllo CE." e)
Il testo del punto 4.1, seconda frase e' sostituito dal testo seguente: "Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE
su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità." f)
Il testo del punto 4.1, ultima frase e' sostituito dal testo seguente: "La
marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato
responsabile del controllo CE." g)
Il testo dei punti 5 e 6 e' sostituito dal testo seguente: "5.
VERIFICA CE 5.1.
La verifica CE e' la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che gli apparecchi
sottoposti alle prescrizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo descritto nel
certificato "CE del tipo " e soddisfano i requisiti della presente
direttiva che ad essi si applicano. 5.2.
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di
fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel
certificato "CE del tipo " e ai requisiti della presente direttiva che
ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
appone la marcatura CE su ogni apparecchio e fornisce una dichiarazione scritta
di conformità. La dichiarazione di conformità può riguardare uno o più
apparecchi ed e' conservata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella
Comunità. 5.3.
L'organismo notificato effettua gli esami e le prove atte a verificare la
conformità dell'apparecchio ai requisiti della presente direttiva, a scelta del
fabbricante o con controllo e prove di ogni apparecchio, come al punto 5.4, o
con controllo e prove dell'apparecchio su base statistica, come al punto 5.5. 5.4.
Verifica per controllo e prove di ciascun apparecchio 5.4.1.
Ciascun apparecchio viene esaminato singolarmente e vengono effettuate prove
adeguate definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o prove
equivalenti al fine di verificarne la conformità al tipo descritto dal
certificato "CE del tipo " e ai requisiti essenziali applicabili
enunciati nella presente direttiva. 5.4.2.
L'organismo notificato appone o fa apporre su ciascun apparecchio approvato il
suo numero di identificazione e fornisce un attestato scritto di conformità
alle prove effettuate. L'attestato di conformità può riguardare uno o più
apparecchi. 5.4.3.
Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di presentare, se
richiesti, gli attestati di conformità dell'organismo notificato. 5.5.
Verifica statistica 5.5.1.
Il fabbricante presenta i propri apparecchi in lotti omogenei e prende tutte le
misure necessarie affinché il processo di lavorazione assicuri l'omogeneità di
ciascun lotto prodotto. 5.5.2.
La procedura statistica utilizza i seguenti elementi: Gli
apparecchi sono sottoposti a controlli statistici per attributi e devono
pertanto essere raggruppati in lotti identificabili, costituiti da esemplari di
un unico modello, fabbricati in condizioni identiche. Ad intervalli
indeterminati viene esaminato un lotto. Gli apparecchi che costituiscono un
campione vengono esaminati singolarmente e vengono effettuate prove adeguate,
definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5 o prove
equivalenti, onde determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto. Viene
applicato un programma di campionamento con le seguenti caratteristiche di
funzionamento: -
un livello standard della qualità pari ad una probabilità di accettazione del
95 %, con una percentuale di non conformità compresa tra lo 0,5 % e l'1,5 %; -
un limite di qualità pari ad una probabilità di accettazione del 5 % con una
percentuale di non conformità compresa tra il 5 % e il 10 %. 5.5.3.
Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il proprio
numero di identificazione su ogni apparecchio e fornisce un attestato scritto di
conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli apparecchi del lotto
possono essere immessi sul mercato, ad eccezione del campione di cui si e'
constatata la non conformità. Qualora
un lotto venga respinto, l'organismo notificato competente prende le misure
appropriate per evitare che tale lotto venga immesso sul mercato. Qualora si
verifichi frequentemente che un lotto venga respinto, l'organismo notificato può
sospendere la verifica statistica. Sotto
la responsabilità dell'organismo notificato, il fabbricante può apporre il
numero di identificazione di quest'ultimo durante il processo di fabbricazione. 5.5.4.
Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, se
richiesti, gli attestati di conformità dell'organismo notificato. 6.
VERIFICA CE DELL'ESEMPLARE UNICO 6.1.
La verifica CE dell'esemplare unico e' la procedura mediante la quale il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara
che l'apparecchio in questione, che ha ottenuto l'attestazione di cui al punto
2, e' conforme ai requisiti della presente direttiva che ad esso si applicano.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura
CE sull'apparecchio e fornisce una dichiarazione scritta di conformità che
conserva. 6.2.
L'organismo notificato esamina l'apparecchio ed effettua le prove del caso,
tenendo conto del documento del progetto per verificarne la conformità ai
requisiti essenziali della presente direttiva. L'organismo
notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione
sull'apparecchio approvato e fornisce un attestato scritto di conformità
relativo alle prove effettuate. 6.3.
La documentazione relativa al progetto, di cui all'allegato IV, permette la
valutazione della conformità ai requisiti della direttiva nonché la
comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento
dell'apparecchio. La
documentazione del progetto di cui all'allegato IV e' a disposizione
dell'organismo notificato. 6.4.
Se l'organismo notificato lo ritiene necessario, gli esami e le opportune prove
possono essere effettuati dopo l'installazione dell'apparecchio. 6.5.
Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, su
richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato." 8)
Il testo dell'allegato III e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO
III MARCATURA
CE DI CONFORMITÀ E ISCRIZIONI 1.
La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE "
secondo il simbolo grafico che segue: La
marcatura CE e' seguita dal numero d'identificazione dell'organismo notificato
che interviene nella fase di controllo della produzione. 2.
L'apparecchio o la scheda delle caratteristiche deve contenere il marchio CE
nonché le seguenti indicazioni: -
il nome o il simbolo di identificazione del fabbricante; -
la denominazione commerciale dell'apparecchio; -
il tipo di alimentazione elettrica; -
la categoria di apparecchio; -
le ultime due cifre dell'anno in cui e' stata apposta la marcatura CE. Eventuali
informazioni complementari riguardanti l'installazione devono essere fornite in
funzione delle caratteristiche particolari dell'apparecchio. 3.
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra. I
diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm." Art.
11 La
direttiva 91/263/CEE e' modificata come segue: 1)
In tutto il testo l'espressione "marchio CE" e' sostituita con
"marcatura CE". 2)
All'articolo 11, paragrafo 4 l'espressione "il marchio CE" e'
sostituita con "le iniziali "CE " indicate nell'allegato
VI". 3)
Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le
apparecchiature terminali possano essere immesse sul mercato e messe in servizio
solo se munite della marcatura CE di cui all'articolo 11, che dichiara la loro
conformità alle prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure di
valutazione previste al capitolo II, quando debitamente installate, mantenute in
efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione." 4)
All'articolo 3 e' aggiunto il paragrafo seguente: "4.
a) Qualora le apparecchiature terminali siano disciplinate da altre direttive
relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE,
questa indica che tali apparecchiature si presumono soddisfare anche le
prescrizioni di queste altre direttive. b)
Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica che le apparecchiature terminali soddisfano
soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso,
i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze
o nei fogli di istruzione stabiliti dalle suddette direttive e che accompagnano
le apparecchiature terminali." 5)
Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli
organismi stabiliti nella Comunità da essi designati per svolgere i compiti
inerenti alla certificazione, al controllo del prodotto e alla relativa
sorveglianza conformemente alle procedure di cui all'articolo 9, nonché i
numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla
Commissione. Gli
Stati membri applicano i criteri minimi, di cui all'allegato V, per la
designazione di tali organismi. Si presume che gli organismi che soddisfano i
criteri fissati dalle pertinenti norme armonizzate soddisfino anche i criteri
fissati nell'allegato V." 6)
Il testo dell'articolo 10, paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un
elenco degli organismi notificati in cui figura il numero di identificazione e
quello dei laboratori incaricati delle prove, nonché i compiti per i quali sono
stati designati, e provvede all'aggiornamento di detto elenco." 7)
Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
La marcatura dell'apparecchiatura terminale conforme alla presente direttiva e'
costituita dalla marcatura CE, essa stessa costituita dalla sigla CE seguita dal
numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di
controllo della produzione e da un simbolo che indica che l'apparecchiatura e'
destinata e idonea ad essere collegata alla rete pubblica di telecomunicazioni.
Il modello della marcatura CE da utilizzare, nonché le indicazioni
complementari, figurano nell'allegato VI." 8)
Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2.
e' vietato apporre marcature che possano trarre in inganno i terzi sul
significato o sul simbolo grafico dei marchi di conformità specificati negli
allegati VI e VII. Sulle apparecchiature può essere apposto ogni altro marchio,
purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura
CE." 9)
Il testo dell'articolo 12 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo
12 Fatto
salvo l'articolo 8: a)
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della
marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura
CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro; b)
nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul
mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, secondo le procedure previste
dall'articolo 8." 10)
Il testo dell'allegato II, punto 1, ultima frase e dell'allegato III, punto 1,
ultima frase e' sostituito dal testo seguente: "Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone le marcature
previste all'articolo 11, paragrafo 1 su ciascun prodotto e redige una
dichiarazione di conformità al tipo." 11)
Il testo dell'allegato IV, punto 1, ultima frase e' sostituito dal testo
seguente: "Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone le marcature
previste all'articolo 11, paragrafo 1 su ciascun prodotto e redige una
dichiarazione di conformità." 12)
Il testo dell'allegato VI e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO
VI MARCATURE
DA APPORRE SULLE APPARECCHIATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1 -
La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE "
secondo il simbolo grafico che segue, seguite dalle indicazioni complementari di
cui all'articolo 11, paragrafo 1 Numero
di identificazione dell'organismo notificato (Per
il formato dei caratteri, vedi Gazzetta ufficiale delle Comunità europee). -
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra. -
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm." 13)
Il testo dell'allegato VII e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO
VII MARCATURE
DA APPORRE SULLE APPARECCHIATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 4 -
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra. -
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm." Art.
12 La
direttiva 92/42/CEE e' modificata come segue: 1)
In tutto il testo l'espressione "marchio CE" e' sostituita con
"marcatura CE". 2)
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul
mercato e la messa in servizio sul loro territorio degli apparecchi e delle
caldaie conformi alle disposizioni della presente direttiva e muniti della
marcatura CE prevista all'articolo 7 che dichiara la loro conformità a tutte le
prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure relative alla
conformità di cui agli articoli 7 e 8, qualora il trattato o altre direttive o
prescrizioni comunitarie non dispongano altrimenti." 3)
All'articolo 4 e' aggiunto il paragrafo seguente: "5.
a) Qualora le caldaie siano disciplinate da altre direttive relative ad aspetti
diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che le
caldaie soddisfano anche le disposizioni di queste altre direttive. b)
Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica che le caldaie soddisfano soltanto le
disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i
riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei
fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano le
caldaie." 4)
Il testo dell'articolo 7, paragrafo 4 e' sostituito dal testo seguente: "4.
La marcatura CE di conformità alle esigenze della presente direttiva e alle
altre disposizioni relative all'attribuzione della marcatura CE nonché le
iscrizioni previste dall'allegato I sono apposti sulle caldaie e sugli
apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile. e' vietato
apporre su tali prodotti qualsiasi marcatura che possa trarre in inganno i terzi
sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sulle caldaie e sugli
apparecchi può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la
visibilità e la leggibilità della marcatura CE." 5)
All'articolo 7 e' aggiunto il paragrafo seguente: "5.
a) Ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di apposizione indebita
della marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nella Comunità l'obbligo di conformare tale prodotto alle disposizioni sulla
marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate da tale Stato
membro. b)
Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul
mercato o a garantirne il ritiro dal commercio e ne informa la Commissione e gli
altri Stati membri." 6)
Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli
organismi da essi designati per attuare le procedure di cui all'articolo 7,
nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i
numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla
Commissione. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco
degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione,
nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede
all'aggiornamento di tale elenco." 7)
Il testo dell'allegato I e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO
I MARCATURA
CE DI CONFORMITÀ E MARCATURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE 1.
Marcatura CE di conformità -
La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE "
secondo il simbolo grafico che segue: -
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra. -
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. 2.
Marcature specifiche -
Le due ultime cifre dell'anno in cui e' stata apposta la marcatura CE. -
La marcatura di rendimento energetico, attribuita ai sensi dell'articolo 6 della
presente direttiva, corrisponde al simbolo seguente: 8)
L'allegato IV e' modificato come segue: a)
il testo del punto 1, ultima frase del modulo C e' sostituito dal testo
seguente: "Il
fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura
CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità." b)
Il testo del punto 1, ultime due frasi del modulo D e' sostituito dal testo
seguente: "Il
fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura
CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La
marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato
responsabile della sorveglianza di cui al punto 4." c)
Il testo del punto 1, ultime due frasi del modulo E e' sostituito dal testo
seguente: "Il
fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura
CE su ciascuna caldaia o ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di
conformità. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione
dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto
4." Art.
13 La
direttiva 73/23/CEE e' modificata come segue: 1)
Alla fine del preambolo sono stati aggiunti i considerando seguenti: "considerando
che la decisione 90/683/CEE (*) determina i moduli relativi alle diverse fasi
delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive
di armonizzazione tecnica; considerando
che la scelta delle procedure non deve comportare un abbassamento del livello
della sicurezza del materiale elettrico già fissato nella Comunità, (*)
GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 13." 2)
Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1.
Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all'articolo 1
deve essere munito della marcatura CE stabilita nell'articolo 10, che attesta la
conformità del materiale alle disposizioni della direttiva, compresa la
valutazione della conformità di cui all'allegato IV." 3)
All'articolo 8 e' aggiunto il paragrafo seguente: "3.
a) Qualora il materiale elettrico sia disciplinato da altre direttive relative
ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa
indica che tale materiale si presume soddisfare anche le disposizioni di queste
altre direttive. b)
Tuttavia, nel caso in cui una o più direttive lascino al fabbricante la facoltà
di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura
CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni delle
direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste
direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono
essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione
previsti dalle direttive stesse e che accompagnano il materiale elettrico." 4)
Il testo dell'articolo 10 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo
10 1.
La marcatura CE di cui all'allegato III e' apposta dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nella Comunità sul materiale elettrico o, in alternativa,
sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, in modo
visibile, facilmente leggibile e indelebile. 2.
e' vietato apporre sui materiali elettrici ogni altra marcatura che possa trarre
in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul
materiale elettrico, sull'imballaggio, sull'avvertenza d'uso o sul certificato
di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la
visibilità e la leggibilità della marcatura CE. 3.
Fatto salvo l'articolo 9: a)
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della
marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura
CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro; b)
nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul
mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, secondo la procedura prevista
all'articolo 9." 5)
L'articolo 11, secondo trattino e' soppresso. 6)
Sono aggiunti gli allegati seguenti: "ALLEGATO
III A.
Marcatura CE di conformità -
La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali "CE "
secondo il simbolo grafico che segue: -
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra. -
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. B.
Dichiarazione di conformità La
dichiarazione di conformità deve comprendere i seguenti elementi: -
nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; -
descrizione del materiale elettrico; -
riferimento alle norme armonizzate; -
eventuale riferimento alle specifiche per le quali e' dichiarata la conformità; -
identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il
suo mandatario stabilito nella Comunità; -
le ultime due cifre dell'anno in cui e' stata apposta la marcatura CE. ALLEGATO
IV CONTROLLO
INTERNO DELLA FABBRICAZIONE 1.
Il controllo interno della fabbricazione e' la procedura con la quale il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli
obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico
soddisfa i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il
suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun
prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. 2.
Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene questa
documentazione nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità
nazionali a fini ispettivi per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima data di
fabbricazione del prodotto. Nel
caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella
Comunità, l'obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione del
materiale elettrico nel mercato comunitario. 3.
La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del
materiale elettrico ai requisiti della direttiva. Essa deve comprendere, nella
misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il
funzionamento del materiale elettrico; essa contiene: -
la descrizione generale del materiale elettrico; -
disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità,
circuiti; -
le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi
e il funzionamento del materiale elettrico; -
un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la
descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza
della direttiva qualora non siano state applicate le norme; -
i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.; -
i rapporti sulle prove effettuate. 4.
Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di
conformità insieme con la documentazione tecnica. 5.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di
fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica
di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si
applicano." Art.
14 1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1o luglio 1994 le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la
Commissione. Essi
applicano le suddette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 1995. Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli
Stati membri. 2.
Gli Stati membri consentono fino al 1o gennaio 1997 la commercializzazione e la
messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti
anteriormente al 1o gennaio 1995. 3.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri. Art.
15 Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1)
GU n. C 160 del 20. 6. 1991, pag. 14 e GU n. C 28 del 2. 2. 1993, pag. 16. (2)
GU n. C 125 del 18. 5. 1992, pag. 178; GU n. C 115 del 26. 4. 1993, pag. 117, e
decisione del 14 luglio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (2)
GU n. C 14 del 20. 1. 1992, pag. 15, e GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 3. (3)
GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1. (4)
GU n. C 231 dell'8. 9. 1989, pag. 3, e GU n. C 267 del 19. 10. 1989, pag. 3. (5)
GU n. C 10 del 16. 1. 1990, pag. 1. (7)
GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 48. Direttiva modificata dalla direttiva
90/488/CEE (GU n. 270 del 2. 10. 1990, pag. 25). (8)
GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1 (9)
GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12. (10)
GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 92/31/CEE (GU n. L 126 del 12. 5. 1992, pag. 11). (11)
GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9. Direttiva modificata dalla direttiva
91/368/CEE (GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16). (12)
GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18. (13)
GU n. L 189 del 20. 7. 1990, pag. 1. (14)
GU n. L 189 del 20. 7. 1990, pag. 17. (15)
GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 15. (16)
GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1. (17)
GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 17. (18) GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29. |
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