Direttiva Europea sulla Compatibilità Elettromagnetica

 

Direttiva n° 336  del 03/05/1989
89/336/CEE :  Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

 

NOTE

La Direttiva e' stata recepita con:

D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 476  "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 , in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992". Ai sensi dell'art. 6 di tale D.lgs. e' stato emanato il  D. M. del 30/12/1993  "Elenco delle norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica".


D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615: "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993".

Si veda la Circolare 27 gennaio 1997, n. 157056: "Direttiva n. 89/336 - Compatibilità elettromagnetica (decreto legislativo n. 476/1992, modificato con decreto legislativo n. 615/1996). Chiarimenti per le imprese".

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai veicoli a motore a due o tre ruote, secondo quanto disposto dall'art. 9  della direttiva 97/24/CE.


________



Si vedano le seguenti comunicazioni della Commissione CE:

Comunicazione (95/C 325/05)
Comunicazione (96/C 60/05)
Comunicazione (97/C 37/05)

________


Espressione «marcatura CE»:  testo che sostituisce in tutta la direttiva l'espressione «marchio CE», secondo quanto disposto dall'art. 5, punto 1) della direttiva 93/68/CEE ;
Art. 3 :  testo così sostituito dall'art. 5, punto 2) della direttiva 93/68/CEE;
Art. 10, paragrafo 1, quinto comma:  comma così aggiunto dall'art. 5, punto 3) della direttiva 93/68/CEE;
Art. 10, paragrafo 3:  paragrafo così soppresso dall'art. 1, punto 1) della direttiva 92/31/CEE ;
Art. 10, paragrafo 4:  paragrafo così soppresso dall'art. 9, paragrafo 4 della direttiva 91/263/CEE ;
Art. 10, paragrafo 6, primo comma:  comma così sostituito dall'art. 5, punto 4) della direttiva 93/68/CEE;
Art. 10, paragrafo 7:  testo così aggiunto dall'art. 5, punto 5) della direttiva 93/68/CEE;
Art. 12, paragrafo 1, secondo comma :  testo così aggiunto dall'art. 1, punto 2) della direttiva 92/31/CEE;
ALLEGATO I, punto 2 :  testo così sostituito dall'art. 5, punto 6) della direttiva 93/68/CEE.


TESTO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (Cfr. GU n. C 322 del 02.12.1987, p. 4),

in cooperazione con il Parlamento europeo (Cfr. GU C 262 del 10.10.1988, p. 82.-GU C 69 del 20.03.1989, p. 72),

visto il parere del Comitato economico e sociale (Cfr. GU n. C 134 del 24.05.1988, p. 2),

considerando che e' necessario definire le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che gli Stati membri hanno il compito di garantire alle radiocomunicazioni, nonché ai dispositivi, apparecchi o sistemi il cui funzionamento soggetto alle perturbazioni elettromagnetiche provocate da apparecchi elettrici ed elettronici una sufficiente protezione dai disturbi provocati da tali perturbazioni;

considerando che gli Stati membri hanno altresì il compito di provvedere alla protezione delle reti di erogazione dell'energia elettrica da eventuali perturbazioni elettromagnetiche e pertanto anche alla protezione delle apparecchiature che esse alimentano;

considerando che la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione (Cfr. GU n. L 217 del 05.08.1986, p. 21), riguarda in particolare i segnali emessi da tali apparecchiature durante il funzionamento normale nonché la protezione contro qualsiasi danno delle reti pubbliche di telecomunicazione; che resta conseguentemente da assicurare una protezione sufficiente di tali reti, ivi compresi gli apparecchi ad esse connessi, contro i disturbi momentanei provocati da segnali di natura accidentale suscettibili di essere emessi dagli apparecchi stessi;

considerando che, in taluni Stati membri, alcune disposizioni imperative fissano in particolare i livelli di disturbo ammissibili delle perturbazioni elettromagnetiche che tali apparecchi possono provocare e il loro grado di immunità da questi stessi segnali; che non necessariamente tali disposizioni imperative comportano livelli di protezione diversi da uno Stato membro all'altro, anche se, a causa della loro diversità, ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che le disposizioni nazionali che garantiscono tale protezione devono essere armonizzate per consentire la libera circolazione degli apparecchi elettrici ed elettronici, senza che vengano abbassati gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri;

considerando che il diritto comunitario allo stato attuale prevede che, in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità che la libera circolazione delle merci, si ammettano ostacoli alla circolazione comunitaria risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti, qualora tali disposizioni possono essere riconosciute come necessarie al fine di soddisfare esigenze imperative; che pertanto l'armonizzazione legislativa nel caso in questione deve limitarsi unicamente alle disposizioni necessarie per soddisfare gli obiettivi di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica; che tali obiettivi devono sostituire le disposizioni nazionali in materia;

considerando pertanto che la presente direttiva definisce soltanto gli obiettivi di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica; che, per facilitare la prova di conformità rispetto a tali obiettivi, e' importante disporre di norme armonizzate a livello europeo sulla compatibilità elettromagnetica, il rispetto delle quali garantisca ai prodotti una presunzione di conformità agli obiettivi di protezione; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare la natura di testi non obbligatori; che a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e' riconosciuto come organismo competente ad adottare, nell'ambito della presente direttiva, le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il CENELEC, sottoscritti il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata e' una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal CENELEC su mandato della Commissione conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel campo delle norme di regolamentazioni tecniche, modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE  , ed in virtù degli orientamenti generali di cui sopra;

considerando che, in attesa che vengano adottate norme armonizzate ai sensi della presente direttiva, e' opportuno facilitare la libera circolazione delle merci, accettando, a titolo provvisorio, a livello comunitario, apparecchi conformi alle norme nazionali prescelte conformemente ad una procedura di controllo comunitario, la quale garantisca che tali norme nazionali siano conformi agli obiettivi di protezione della presente direttiva;

considerando che la dichiarazione CE di conformità relativa all'apparecchio costituisce una presunzione della conformità dello stesso alla presente direttiva; che questa dichiarazione deve presentarsi nella forma più semplice possibile;

considerando che, per gli apparecchi disciplinati dalla direttiva 86/361/CEE, per ottenere una protezione efficace in materia di compatibilità elettromagnetiche, il rispetto della presente direttiva deve tuttavia essere attestato da marchi o certificati di conformità rilasciati da organismi notificati dagli Stati membri; che, per agevolare il riconoscimento reciproco dei marchi e dei certificati rilasciati da tali organismi, e' opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designarli;

considerando che nonostante ciò potrebbe verificarsi che taluni apparecchi disturbino le radiocomunicazioni e le reti di telecomunicazioni; che quindi e' opportuno prevedere una procedura atta ad eliminare tale pericolo;

considerando che la presente direttiva riguarda gli apparecchi ed i materiali di cui alle direttive 76/889/CEE (Cfr. GU n. L 336 del 04.12.1976, p. 1) e 76/890/CEE (Cfr. GU n. L 336 del 04.12.1976, p. 22) concernenti rispettivamente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative rispettivamente ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi ed alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter; che pertanto e' opportuno abrogare tali direttive

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Art. 1 .
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)    apparecchi :  tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettriche e/o elettroniche;
2)   perturbazioni elettromagnetiche :  i fenomeni elettromagnetici che possono disturbare il funzionamento di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione;
3)   immunità :  l'idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare in presenza di una perturbazione elettromagnetica senza alterazioni della qualità;
4)   compatibilità elettromagnetica :  l'idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre a sua volta perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per tutto ci che viene interessato da tale campo;
5)   organismo competente :  l'organismo rispondente ai criteri di cui all'allegato II e riconosciuto come tale;
6)   attestato di certificazione CE :  il documento con cui un organismo notificato conformemente all'articolo 10, paragrafo 5 certifica che il tipo di apparecchio esaminato conforme alle disposizioni della presente direttiva riguardanti detto tipo di apparecchio.

Art. 2 .
1.  La presente direttiva riguarda gli apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni.
    Essa fissa i requisiti di protezione in tali materie nonché le relative modalità di controllo.
2.  Nella misura in cui delle direttive specifiche armonizzino taluni requisiti di protezione specificati nella presente direttiva, per taluni apparecchi, gli apparecchi in questione ed i requisiti di protezione in questione non sono o cessano di essere compresi nel settore di applicazione della presente direttiva, non appena dette direttive specifiche siano entrate in vigore.
3.  Gli apparecchi radio utilizzati dai radioamatori ai sensi della definizione n. 53, articolo 1 del regolamento radio che fa parte della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, sono esclusi dal settore di applicazione della presente direttiva, a meno che tali apparecchi siano disponibili in commercio.

Art. 3 .
Quando gli apparecchi di cui all'articolo 2 sono installati, sottoposti ad adeguata manutenzione ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili perché questi non possano essere immessi in commercio o utilizzati se non sono muniti della marcatura CE di cui all'articolo 10 che dichiara la loro conformità a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità previste all'articolo 10.

Art. 4 .
Gli apparecchi di cui all'articolo 2 devono essere costruiti in modo tale che:
a)  le perturbazioni elettromagnetiche generate siano limitate ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazione ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;
b)  gli apparecchi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro le perturbazioni elettromagnetiche, la quale permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.
I principali requisiti in materia di protezione sono riportati nell'allegato III.

Art. 5 .
Gli Stati membri non ostacolano, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, né l'immissione sul mercato né l'entrata in servizio sul proprio territorio degli apparecchi che sono contemplati nella presente direttiva e che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

Art. 6 .
1.  Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro delle misure speciali seguenti:
a)  le misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, prese per un luogo particolare, per rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica già esistente o prevedibile;
b)  le misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, prese per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti utilizzate per motivi di sicurezza.
2.  Fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 83/189/CEE, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle speciali misure prese in virtù del paragrafo 1.
3.  Le misure speciali ritenute giustificate formano oggetto di informazioni appropriate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura della Commissione.

Art. 7 .
1.  Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4 gli apparecchi che soddisfano:
a)  le norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali;
b)  oppure le norme nazionali che li riguardano e che sono previste al paragrafo 2, nella misura in cui non esistano norme armonizzate nei settori disciplinati da tali norme.
2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), che ritengono conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4. La Commissione comunica senza indugio tale testo agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2 essa notifica agli Stati membri quali di tali norme beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme. La Commissione provvede a sua volta alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3.  Gli Stati membri accettano che gli apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme di cui al paragrafo 1, o in assenza di norme, siano considerati conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, se la loro conformità a tali requisiti documentata con uno degli attestati di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Art. 8 .
1.  Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) non soddisfano pienamente i requisiti di cui all'articolo 4, lo Stato membro interessato o la Commissione adiscono il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in seguito denominato Comitato, ed espongono i propri motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza.
    Sentito il parere del comitato la Commissione notifica al pi presto agli Stati membri se le norme in questione devono essere ritirate o meno, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
2.  Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione consulta il comitato. Sentito il parere di quest'ultimo, essa notifica al pi presto agli Stati membri se la norma nazionale in questione debba o meno beneficiare della presunzione di conformità e, in caso affermativo, formare oggetto di una pubblicazione nazionale di riferimento. Se la Commissione o uno Stato membro ritengono che una norma nazionale non soddisfi più le condizioni necessarie per essere presunta conforme ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, la Commissione consulta il comitato che formula un parere senza indugio. Sentito il parere del comitato, la Commissione notifica al più presto agli Stati membri se la norma in questione debba ancora o non debba più beneficiare della presunzione di conformità e, in questo ultimo caso, essere ritirata, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Art. 9 .
1.  Se uno Stato membro constata che un apparecchio corredato di uno degli attestati previsti all'articolo 10 non conforme ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare l'apparecchio in questione dal mercato, proibirne l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio questa misura alla Commissione e spiega i motivi della propria decisione e, in particolare, se la non conformità e' dovuta:
a)  al mancato rispetto dei requisiti previsti all'articolo 4, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme i cui all'articolo 7, paragrafo 1;
b)  ad una imperfetta applicazione delle norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
c)  ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2.  La Commissione consulta nel più breve tempo possibile le parti interessate. Se, dopo tale consultazione, la Commissione constata che l'azione giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché gli altri Stati membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1 giustificata da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle ed avvia le procedure previste
    all'articolo 8.
3.  Se l'apparecchio non conforme e' corredato di uno degli attestati previsti all'articolo 10, lo Stato membro competente prende le misure del caso nei confronti dell'autore dell'attestato e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
4.  La Commissione si accerta che gli Stati membri siano tenuti informati dello svolgimento e dei risultati di detta procedura.

Art. 10 .
1.    Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante ha applicato le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la conformità degli apparecchi alle disposizioni della presente direttiva e' attestata da una dichiarazione CE di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Questa dichiarazione deve essere tenuta a disposizione della competente autorità durante i dieci anni successivi all'immissione sul mercato degli apparecchi.
Inoltre il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appongono sull'apparecchio ovvero sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o sul tagliando di garanzia la marcatura CE di conformità.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la dichiarazione CE di conformità ricade su chiunque introduca l'apparecchio sul mercato comunitario.
Nell'allegato I sono riportate e disposizioni relative alla dichiarazione CE ed alla marcatura CE.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a vietare che si appongano sugli apparecchi, sul loro imballaggio, sulle avvertenze per l'uso o sui certificati di garanzia marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio, sull'imballaggio, sulle avvertenze per l'uso o sul certificato di garanzia, può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
2.    Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato, o ha applicato solo parzialmente le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o in assenza di norme, al momento dell'introduzione sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, mette a disposizione delle autorità competenti interessate una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4 e include una relazione tecnica o un certificato ottenuti da un organismo competente. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti durante i dieci anni successivi all'immissione sul mercato degli apparecchi. Quando né il fabbricante né il suo mandatario sono stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione il fascicolo tecnico ricade su chiunque introduca l'apparecchio sul mercato comunitario. La conformità degli apparecchi a quanto descritto nella documentazione tecnica attestata secondo la procedura prevista nel paragrafo 1. Gli Stati membri presumono che questi apparecchi corrispondano ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, ferme restando le disposizioni del presente paragrafo.
3.   [...].
4.   [...].
5.   La conformità alla presente direttiva degli apparecchi concepiti per le radiotrasmissioni definite dalla convenzione dell'unione internazionale delle telecomunicazioni e' attestata conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, quando il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottenuto un attestato di certificazione CE per tali apparecchi, rilasciato da uno degli organismi notificati di cui al paragrafo 6.
     Questa disposizione non si applica agli apparecchi summenzionati allorché essi sono progettati e destinati esclusivamente ai radioamatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 3.
6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le autorità competenti di cui al presente articolo e gli organismi incaricati del rilascio degli attestati di certificazione CE di cui al paragrafo 5, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco di tali autorità ed organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
La notifica precisa se questi organismi sono competenti per tutti gli apparecchi disciplinati dalla presente direttiva o se la loro responsabilità si limita a determinati settori specifici.
Gli Stati membri applicano i criteri indicati nell'allegato II per valutare gli organismi da notificare. Si suppone che gli organismi che rispondono ai criteri di valutazione previsti nelle norme armonizzate soddisfino i criteri summenzionati.
Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la propria autorizzazione se constata che l'organismo in questione non soddisfa più i criteri elencati nell'allegato II. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
7.   Fatto salvo l'articolo 9:
a)  ogni constatazione, da parte di uno Stato membro o di un'autorità competente, di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbricante o l suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;
b)  nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste all'articolo 9.

Art. 11 .
La direttiva 76/889/CEE e la direttiva 76/890/CEE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Art. 12 .
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1991. Essi ne informano la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1992.
Tuttavia, gli Stati membri autorizzano per il periodo sino al 31 dicembre 1995 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio degli apparecchi di cui alla presente direttiva conformi alle normative nazionali in vigore sul loro territorio alla data del 30 giugno 1992.
2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 13 .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

 

Per il Consiglio

Il Presidente

P.  SOLBES

 

ALLEGATO I .
1. Dichiarazione CE di conformità .
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
-    descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in considerazione;
-    riferimento delle specificazioni rispetto a cui dichiarata la conformità e, se del caso, quali disposizioni nazionali siano state adottate per garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni della direttiva;
-    identificazione del firmatario che ha ricevuto competenza per impegnare il fabbricante o il suo mandatario;
-    se del caso, riferimento dell'attestato di certificazione CE rilasciato da un organismo notificato.

2.   Marcatura CE di conformità .
- La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:


- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.
- Qualora gli apparecchi siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti differenti che prevedono l'apposizione della marcatura CE di conformità, l'applicazione della marcatura CE indica ugualmente la presunta conformità alle disposizioni di queste altre direttive.
- Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono riportati nei documenti, nella avvertenze o nei fogli di istruzione, stabiliti dalle suddette direttive e che accompagnano gli apparecchi.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.


ALLEGATO II .
Criteri per valutare gli organismi da notificare .

Gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni minime seguenti:
1)  disponibilità di personale nonché di mezzi e attrezzature necessari;
2)  competenza tecnica ed integrità professionale del personale;
3)  indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la sorveglianza previste dalla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del prodotto interessato;
4)  rispetto del segreto professionale da parte del personale;
5)  sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale.
Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.


ALLEGATO III .
Elenco illustrativo dei principali requisiti in materia di protezione .

Il livello massimo delle perturbazioni elettromagnetiche generate dagli apparecchi deve essere tale da non disturbare l'utilizzazione in particolare degli apparecchi seguenti:
a)   radioriceventi e telericeventi private,
b)  apparecchiature industriali,
c)  apparecchiature radio mobili,
d)  apparecchiature radio mobili e radiotelefoniche commerciali,
e)  apparecchiature mediche e scientifiche,
f)  apparecchiature di tecnologia dell'informazione,
g)  elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico,
h) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina,
i)  apparecchi didattici elettronici,
j)  reti ed apparecchi di telecomunicazione,
k) emittenti di radio e filodiffusione,
l)  illuminazione e lampade fluorescenti.

Gli apparecchi, in particolare quelli citati alle lettere da a) a l), dovrebbero essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato livello di immunità elettromagnetica in un ambiente normale di compatibilità elettromagnetica, laddove tali apparecchi sono destinati a funzionare, in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà, tenuto conto dei livelli di perturbazione causata dagli apparecchi che soddisfano le norme definite all'articolo 7.

Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme alla destinazione dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza di cui ogni apparecchio deve essere munito.

 

 

                                       La Direttiva Europea 89/336, "EMC", stabilisce che gli apparecchi siano costruiti in modo che:

·     i disturbi elettromagnetici da essi generati siano limitati ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazione ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione (requisito di emissione);

·     essi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione (requisito di immunità).

La Direttiva si applica ad ogni dispositivo elettrico o elettronico, ad apparecchiature, sistemi, impianti elettrici ed elettronici immessi nel mercato o messi in servizio, in grado di provocare disturbi elettromagnetici o il cui funzionamento e' condizionato da tali disturbi. Sia nel caso di prodotti finiti con una funzione diretta ai fini dell'utilizzatore finale (come, per es., un alimentatore). Non si applica, invece, ai componenti che non hanno una funzione diretta ai fini dell'utilizzatore finale (p. es. fusibili, transistori, cavi, ecc.).

Pur rientrando nella definizione della Direttiva sono totalmente esclusi da essa gli apparecchi per uso esclusivamente militare, gli apparecchi radio per radioamatori (purché non siano in commercio), gli apparecchi prodotti o importati nell'Unione Europea a scopo di esportazione verso un paese esterno, gli apparecchi di seconda mano e relative parti di ricambio. Pure sono esclusi, parzialmente o totalmente, dalla Direttiva EMC gli apparecchi la cui compatibilità elettromagnetica e' trattata in altre Direttive (p. es. i dispositivi medici, i macchinari agricoli, i misuratori di energia elettrica).

Procedure per la valutazione della conformità

Per dimostrare la conformità di un apparecchio alla Direttiva EMC sono previsti in generale due metodi: il metodo delle norme tecniche e il metodo dell'Organismo Competente.

Con il metodo delle norme tecniche il fabbricante sceglie di conformare alle norme tecniche armonizzate i suoi prodotti. Il fabbricante (o l'importatore) rilascia una dichiarazione CE di conformità del proprio prodotto alla Direttiva EMC (autocertificazione). Tale dichiarazione deve essere conservata a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo esemplare dell'apparecchio. Il prodotto deve essere marcato CE.

Questa procedura e' applicata direttamente dal fabbricante senza alcuna necessità di ricorrere ad organismi accreditati. Se lo ritiene, può valersi della consulenza di un qualunque laboratorio privato di sua fiducia.

Nel settore che riguarda l'Automazione e Macchine Utensili, le norme armonizzate da seguire sono le seguenti:

·         per ambienti residenziali, commerciali, industria leggera:

-        EN 50081-1 Emissioni disturbi (norma generica)

-        EN 50082-1 Immunità ai disturbi (norma generica)

-        EN 55011 Emissione disturbi (apparecchi industriali, scientifici e medicali)

·          per ambienti industriali:

-        EN 50081-2 Emissione disturbi

-        EN 50082-2 Immunità ai disturbi

Il CEI Italiano, con decreto del 15/09/1994 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ha emesso la CEI 110-13 (traduzione italiana della EN 50081-2) come norma generica sull'emissione per quanto riguarda gli ambienti industriali, mentre per l'immunità e' stata pubblicata a settembre 1995 la CEI 110-25 (traduzione della EN 50082-2) solo come norma generica. Per ambienti residenziali, commerciali, industria leggera, la norma generica e' la CE 110-7 (traduzione della EN 50081-1) sull'emissione, mentre la EN 50082-1 sull'immunità e' stata tradotta nella CEI 110-8.

Con il metodo dell'Organismo Competente, invece, il fabbricante, qualora le norme tecniche armonizzate non siano disponibili o decida di non seguirle, in tutto o in parte, dovrà realizzare una documentazione tecnica di costruzione (fascicolo tecnico) che includa una relazione tecnica o un certificato rilasciato da un Organismo Competente in ambito dell'Unione Europea. Il fabbricante o il suo mandatario dovrà tenere tale documentazione a disposizione delle autorità con le medesime modalità del metodo delle norme tecniche. Si sottolinea che la responsabilità della dichiarazione di conformità e' sempre del costruttore e che il ruolo dell'Organismo Competente e' di semplice controprova che il contenuto del fascicolo sia conforme. In ogni caso, l'intervento dell'Organismo Competente non e' affatto obbligatorio potendo il fabbricante, o il suo mandatario, seguire il metodo delle norme tecniche.

Anche ne caso in cui si decida di seguire il metodo delle norme tecniche e' comunque opportuno che il costruttore realizzi e conservi assieme alla dichiarazione di conformità un analogo fascicolo tecnico contenente rapporti tecnici di prova, come più avanti sarà illustrato.

Infine, solo nel caso particolare degli apparecchi radiotrasmittenti, il fabbricante, o il suo mandatario, dovrà chiedere ad un Organismo Notificato in ambito UE, un attestato di esame CE di tipo. Solo con tale attestato potrà compilare una dichiarazione CE di conformità.

La Dichiarazione CE di conformità

La Dichiarazione CE di conformità, nel caso in cui si segua la strada delle norme tecniche, deve essere redatta in lingua italiana (se redatta in Italia), con l'indicazione del luogo e della data, firmata e deve contenere:

a.      la descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi;

b.      l'indicazione delle Norme EMC utilizzate;

c.      l'identificazione del firmatario che ha ricevuto competenza per impegnare il fabbricante o il suo mandatario;

d.      la ragione sociale e sede del fabbricante o del suo mandatario.

Inoltre, nel caso in cui si ricorra ad un Organismo Competente, si aggiunge il fascicolo tecnico e l'attestato di certificazione da essa rilasciato.

Il fascicolo tecnico

Sulla base della esperienza sviluppata a livello europeo il fascicolo tecnico e', in linea di massima, strutturato nella maniera che segue:

Parte I: Descrizione dell'apparecchio

1.       Identificazione dell'apparecchio:

-        nome commerciale;

-        numero del modello;

-        nome e indirizzo del costruttore o del suo mandatario;

-        descrizione della funzione dell'apparecchio;

-        per gli impianti;

-        allocazione fisica;

-        fotografie esterne;

-        eventuali limitazione d'uso.

2.       Descrizione tecnica dell'apparecchio:

-        schema a blocchi che mostra le interazioni tra le diverse aree funzionali dell'apparecchio;

-        disegni tecnici, inclusi schemi circuitali, schemi d'assieme, lista dei componenti, diagrammi di installazione;

-        descrizione di eventuali interconnessioni con altri dispositivi o prodotti, ecc.;

-        descrizioni delle varianti di prodotto.

 

Parte II: Procedure usate per assicurare la conformità dell'apparecchio ai requisiti della Direttiva EMC

1.       Spiegazione tecnica:

-        una breve esposizione delle motivazioni tecniche alla base della documentazione allegata.

2.      Dettaglio degli elementi di progetto significativi:

soluzioni di progetto adottate per soddisfare i requisiti EMC;

specificazione dei componenti usati (ad esempio, uso di filtri, schermi, cavi ecc. che riducono al minimo i problemi EMC);

esposizione delle procedure usate per controllare le varianti di progetto e per valutare in quali casi una certa modifica richiede nuove prove;

risultati di simulazioni teoriche del funzionamento dell'apparato.

3.      Prove di laboratorio (se opportune):

un elenco delle prove EMC eseguite e dei relativi rapporti di prova, ivi inclusi i metodi di prova;

una panoramica dei processi logici utilizzati per decidere che le prove effettuate sono sufficienti ad assicurare la conformità ai requisiti di protezione della direttiva;

un elenco delle prove EMC eseguite in relazione a parti dell'apparecchiatura di particolare criticità ai fini EMC.

Parte III: Relazione tecnica o un certificato rilasciato da un Organismo Competente (ove previsto)

1.      Relazione tecnica redatta da un Organismo Competente

-     descrizione della costruzione dell'apparecchio, con riferimento puntuale alla Parte I;

-     commenti sulla spiegazione tecnica di cui alla Parte II;

-     analisi e commenti sulle soluzioni di progetto adottate con riferimento puntuale ai dettagli di progetto di cui alla Parte II;

-    commenti, ove applicabile, sulle procedure usate per controllare le varianti e sui fattori ambientali, sulle condizioni di installazione e di manutenzione;

-    un'analisi delle prove effettuate (dal costruttore, dall'Organismo Competente o da altro laboratorio), e la valutazione della conformità ai requisiti di protezione, con riferimento ai dati relativi alle prove contenuti nella Parte II

Si ribadisce che il fascicolo tecnico, strettamente obbligatorio per chi segue il metodo dell'Organismo Competente, e' opportuno anche per chi segue il metodo delle norme. In questo caso mancherà la parte III.

Per maggiori informazioni sull'applicazione della Direttiva EMC si rinvia alla Guida all'applicazione del decreto legislativo sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) CEI 110-24.