Direttiva
Europea sulla Compatibilità Elettromagnetica
Direttiva
n° 336 del 03/05/1989
89/336/CEE : Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilità elettromagnetica.
NOTE
La Direttiva e' stata recepita con:
D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 476 "Attuazione della direttiva
89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 , in materia di ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità
elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28
aprile 1992". Ai sensi dell'art. 6 di tale D.lgs. e' stato emanato il
D. M. del 30/12/1993 "Elenco delle norme armonizzate sulla
compatibilità elettromagnetica".
D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615: "Attuazione della direttiva
89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica,
modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile
1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla
direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993".
Si veda la Circolare 27 gennaio 1997, n. 157056: "Direttiva n. 89/336
- Compatibilità elettromagnetica (decreto legislativo n. 476/1992,
modificato con decreto legislativo n. 615/1996). Chiarimenti per le imprese".
Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai veicoli a motore
a due o tre ruote, secondo quanto disposto dall'art. 9 della direttiva
97/24/CE.
________
Si vedano le seguenti comunicazioni della Commissione CE:
Comunicazione (95/C 325/05)
Comunicazione (96/C 60/05)
Comunicazione (97/C 37/05)
________
Espressione «marcatura CE»: testo che sostituisce in tutta la
direttiva l'espressione «marchio CE», secondo quanto disposto dall'art. 5,
punto 1) della direttiva 93/68/CEE ;
Art. 3 : testo così sostituito dall'art. 5, punto 2) della direttiva
93/68/CEE;
Art. 10, paragrafo 1, quinto comma: comma così aggiunto dall'art. 5,
punto 3) della direttiva 93/68/CEE;
Art. 10, paragrafo 3: paragrafo così soppresso dall'art. 1, punto 1)
della direttiva 92/31/CEE ;
Art. 10, paragrafo 4: paragrafo così soppresso dall'art. 9, paragrafo 4
della direttiva 91/263/CEE ;
Art. 10, paragrafo 6, primo comma: comma così sostituito dall'art. 5,
punto 4) della direttiva 93/68/CEE;
Art. 10, paragrafo 7: testo così aggiunto dall'art. 5, punto 5) della
direttiva 93/68/CEE;
Art. 12, paragrafo 1, secondo comma : testo così aggiunto dall'art. 1,
punto 2) della direttiva 92/31/CEE;
ALLEGATO I, punto 2 : testo così sostituito dall'art. 5, punto 6) della
direttiva 93/68/CEE.
TESTO
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (Cfr. GU n. C 322 del 02.12.1987, p. 4),
in cooperazione con il Parlamento europeo (Cfr. GU C 262 del 10.10.1988, p.
82.-GU C 69 del 20.03.1989, p. 72),
visto il parere del Comitato economico e sociale (Cfr. GU n. C 134 del
24.05.1988, p. 2),
considerando che e' necessario definire le misure destinate all'instaurazione
progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31
dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere
interne, nel quale assicurata la libera circolazione delle merci, delle
persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che gli Stati membri hanno il compito di garantire alle
radiocomunicazioni, nonché ai dispositivi, apparecchi o sistemi il cui
funzionamento soggetto alle perturbazioni elettromagnetiche provocate da
apparecchi elettrici ed elettronici una sufficiente protezione dai disturbi
provocati da tali perturbazioni;
considerando che gli Stati membri hanno altresì il compito di provvedere alla
protezione delle reti di erogazione dell'energia elettrica da eventuali
perturbazioni elettromagnetiche e pertanto anche alla protezione delle
apparecchiature che esse alimentano;
considerando che la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986,
concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle
apparecchiature terminali di telecomunicazione (Cfr. GU n. L 217 del
05.08.1986, p. 21), riguarda in particolare i segnali emessi da tali
apparecchiature durante il funzionamento normale nonché la protezione contro
qualsiasi danno delle reti pubbliche di telecomunicazione; che resta
conseguentemente da assicurare una protezione sufficiente di tali reti, ivi
compresi gli apparecchi ad esse connessi, contro i disturbi momentanei
provocati da segnali di natura accidentale suscettibili di essere emessi dagli
apparecchi stessi;
considerando che, in taluni Stati membri, alcune disposizioni imperative
fissano in particolare i livelli di disturbo ammissibili delle perturbazioni
elettromagnetiche che tali apparecchi possono provocare e il loro grado di
immunità da questi stessi segnali; che non necessariamente tali disposizioni
imperative comportano livelli di protezione diversi da uno Stato membro
all'altro, anche se, a causa della loro diversità, ostacolano gli scambi
all'interno della Comunità;
considerando che le disposizioni nazionali che garantiscono tale protezione
devono essere armonizzate per consentire la libera circolazione degli
apparecchi elettrici ed elettronici, senza che vengano abbassati gli attuali
livelli giustificati di protezione negli Stati membri;
considerando che il diritto comunitario allo stato attuale prevede che, in
deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità che la libera
circolazione delle merci, si ammettano ostacoli alla circolazione comunitaria
risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali relative alla
commercializzazione dei prodotti, qualora tali disposizioni possono essere
riconosciute come necessarie al fine di soddisfare esigenze imperative; che
pertanto l'armonizzazione legislativa nel caso in questione deve limitarsi
unicamente alle disposizioni necessarie per soddisfare gli obiettivi di
protezione in materia di compatibilità elettromagnetica; che tali obiettivi
devono sostituire le disposizioni nazionali in materia;
considerando pertanto che la presente direttiva definisce soltanto gli
obiettivi di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica; che,
per facilitare la prova di conformità rispetto a tali obiettivi, e'
importante disporre di norme armonizzate a livello europeo sulla compatibilità
elettromagnetica, il rispetto delle quali garantisca ai prodotti una
presunzione di conformità agli obiettivi di protezione; che tali norme
armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono
conservare la natura di testi non obbligatori; che a tal fine il Comitato
europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e' riconosciuto come
organismo competente ad adottare, nell'ambito della presente direttiva, le
norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione
tra la Commissione e il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il CENELEC,
sottoscritti il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva una
norma armonizzata e' una specifica tecnica (norma europea o documento di
armonizzazione) adottata dal CENELEC su mandato della Commissione
conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che
prevede una procedura di informazione nel campo delle norme di
regolamentazioni tecniche, modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE
, ed in virtù degli orientamenti generali di cui sopra;
considerando che, in attesa che vengano adottate norme armonizzate ai sensi
della presente direttiva, e' opportuno facilitare la libera circolazione delle
merci, accettando, a titolo provvisorio, a livello comunitario, apparecchi
conformi alle norme nazionali prescelte conformemente ad una procedura di
controllo comunitario, la quale garantisca che tali norme nazionali siano
conformi agli obiettivi di protezione della presente direttiva;
considerando che la dichiarazione CE di conformità relativa all'apparecchio
costituisce una presunzione della conformità dello stesso alla presente
direttiva; che questa dichiarazione deve presentarsi nella forma più semplice
possibile;
considerando che, per gli apparecchi disciplinati dalla direttiva 86/361/CEE,
per ottenere una protezione efficace in materia di compatibilità
elettromagnetiche, il rispetto della presente direttiva deve tuttavia essere
attestato da marchi o certificati di conformità rilasciati da organismi
notificati dagli Stati membri; che, per agevolare il riconoscimento reciproco
dei marchi e dei certificati rilasciati da tali organismi, e' opportuno
armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designarli;
considerando che nonostante ciò potrebbe verificarsi che taluni apparecchi
disturbino le radiocomunicazioni e le reti di telecomunicazioni; che quindi e'
opportuno prevedere una procedura atta ad eliminare tale pericolo;
considerando che la presente direttiva riguarda gli apparecchi ed i materiali
di cui alle direttive 76/889/CEE (Cfr. GU n. L 336 del 04.12.1976, p. 1) e
76/890/CEE (Cfr. GU n. L 336 del 04.12.1976, p. 22) concernenti
rispettivamente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative rispettivamente ai radiodisturbi provocati da apparecchi
elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi ed alla
soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per
lampade fluorescenti muniti di starter; che pertanto e' opportuno abrogare
tali direttive
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Art. 1 .
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) apparecchi : tutti gli apparecchi elettrici
ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono
componenti elettriche e/o elettroniche;
2) perturbazioni elettromagnetiche : i fenomeni
elettromagnetici che possono disturbare il funzionamento di un dispositivo, di
un apparecchio o di un sistema. Una perturbazione elettromagnetica può essere
costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da
una alterazione del mezzo stesso di propagazione;
3) immunità : l'idoneità di un dispositivo, di un
apparecchio o di un sistema a funzionare in presenza di una perturbazione
elettromagnetica senza alterazioni della qualità;
4) compatibilità elettromagnetica : l'idoneità di
un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare nel proprio
campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre a sua volta
perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per tutto ci che viene
interessato da tale campo;
5) organismo competente : l'organismo rispondente ai
criteri di cui all'allegato II e riconosciuto come tale;
6) attestato di certificazione CE : il documento con
cui un organismo notificato conformemente all'articolo 10, paragrafo 5
certifica che il tipo di apparecchio esaminato conforme alle disposizioni
della presente direttiva riguardanti detto tipo di apparecchio.
Art. 2 .
1. La presente direttiva riguarda gli apparecchi che possono creare
perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere interessato
da tali perturbazioni.
Essa fissa i requisiti di protezione in tali materie
nonché le relative modalità di controllo.
2. Nella misura in cui delle direttive specifiche armonizzino taluni
requisiti di protezione specificati nella presente direttiva, per taluni
apparecchi, gli apparecchi in questione ed i requisiti di protezione in
questione non sono o cessano di essere compresi nel settore di applicazione
della presente direttiva, non appena dette direttive specifiche siano entrate
in vigore.
3. Gli apparecchi radio utilizzati dai radioamatori ai sensi della
definizione n. 53, articolo 1 del regolamento radio che fa parte della
convenzione internazionale delle telecomunicazioni, sono esclusi dal settore
di applicazione della presente direttiva, a meno che tali apparecchi siano
disponibili in commercio.
Art. 3 .
Quando gli apparecchi di cui all'articolo 2 sono installati, sottoposti ad
adeguata manutenzione ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, gli
Stati membri adottano tutte le disposizioni utili perché questi non possano
essere immessi in commercio o utilizzati se non sono muniti della marcatura CE
di cui all'articolo 10 che dichiara la loro conformità a tutte le
prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di
conformità previste all'articolo 10.
Art. 4 .
Gli apparecchi di cui all'articolo 2 devono essere costruiti in modo tale che:
a) le perturbazioni elettromagnetiche generate siano limitate ad un
livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazione ed agli
altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;
b) gli apparecchi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca
contro le perturbazioni elettromagnetiche, la quale permetta loro di
funzionare in modo conforme alla loro destinazione.
I principali requisiti in materia di protezione sono riportati nell'allegato
III.
Art. 5 .
Gli Stati membri non ostacolano, per motivi concernenti la compatibilità
elettromagnetica, né l'immissione sul mercato né l'entrata in servizio sul
proprio territorio degli apparecchi che sono contemplati nella presente
direttiva e che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.
Art. 6 .
1. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione
in uno Stato membro delle misure speciali seguenti:
a) le misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione
dell'apparecchio, prese per un luogo particolare, per rimediare ad un problema
di compatibilità elettromagnetica già esistente o prevedibile;
b) le misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, prese per
proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o
emittenti utilizzate per motivi di sicurezza.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 83/189/CEE, gli Stati
membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle speciali misure
prese in virtù del paragrafo 1.
3. Le misure speciali ritenute giustificate formano oggetto di
informazioni appropriate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a
cura della Commissione.
Art. 7 .
1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti in materia di
protezione previsti all'articolo 4 gli apparecchi che soddisfano:
a) le norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme
armonizzate, i cui riferimenti sono oggetto di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti
di tali norme nazionali;
b) oppure le norme nazionali che li riguardano e che sono previste al
paragrafo 2, nella misura in cui non esistano norme armonizzate nei settori
disciplinati da tali norme.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme
nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), che ritengono conformi ai
requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4. La Commissione
comunica senza indugio tale testo agli altri Stati membri. Conformemente alla
procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2 essa notifica agli Stati membri
quali di tali norme beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti
in materia di protezione previsti all'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano
i riferimenti di tali norme. La Commissione provvede a sua volta alla loro
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Gli Stati membri accettano che gli apparecchi per cui il fabbricante
non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme di cui al paragrafo
1, o in assenza di norme, siano considerati conformi ai requisiti in materia
di protezione previsti all'articolo 4, se la loro conformità a tali requisiti
documentata con uno degli attestati di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
Art. 8 .
1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme armonizzate
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) non soddisfano pienamente i
requisiti di cui all'articolo 4, lo Stato membro interessato o la Commissione
adiscono il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in
seguito denominato Comitato, ed espongono i propri motivi. Il comitato esprime
un parere con urgenza.
Sentito il parere del comitato la Commissione notifica
al pi presto agli Stati membri se le norme in questione devono essere ritirate
o meno, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7,
paragrafo 1, lettera a).
2. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo
2, la Commissione consulta il comitato. Sentito il parere di quest'ultimo,
essa notifica al pi presto agli Stati membri se la norma nazionale in
questione debba o meno beneficiare della presunzione di conformità e, in caso
affermativo, formare oggetto di una pubblicazione nazionale di riferimento. Se
la Commissione o uno Stato membro ritengono che una norma nazionale non
soddisfi più le condizioni necessarie per essere presunta conforme ai
requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, la Commissione
consulta il comitato che formula un parere senza indugio. Sentito il parere
del comitato, la Commissione notifica al più presto agli Stati membri se la
norma in questione debba ancora o non debba più beneficiare della presunzione
di conformità e, in questo ultimo caso, essere ritirata, in tutto o in parte,
dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
Art. 9 .
1. Se uno Stato membro constata che un apparecchio corredato di uno
degli attestati previsti all'articolo 10 non conforme ai requisiti in materia
di protezione previsti all'articolo 4, esso prende tutte le misure necessarie
per ritirare l'apparecchio in questione dal mercato, proibirne l'immissione
sul mercato o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro interessato
notifica senza indugio questa misura alla Commissione e spiega i motivi della
propria decisione e, in particolare, se la non conformità e' dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti previsti all'articolo 4, qualora
l'apparecchio non corrisponda alle norme i cui all'articolo 7, paragrafo 1;
b) ad una imperfetta applicazione delle norme di cui all'articolo 7,
paragrafo 1;
c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2. La Commissione consulta nel più breve tempo possibile le parti
interessate. Se, dopo tale consultazione, la Commissione constata che l'azione
giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso
l'iniziativa nonché gli altri Stati membri. Se la decisione di cui al
paragrafo 1 giustificata da una lacuna delle norme, la Commissione, previa
consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro un termine di
due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle ed
avvia le procedure previste
all'articolo 8.
3. Se l'apparecchio non conforme e' corredato di uno degli attestati
previsti all'articolo 10, lo Stato membro competente prende le misure del caso
nei confronti dell'autore dell'attestato e ne informa la Commissione e gli
altri Stati membri.
4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano tenuti informati
dello svolgimento e dei risultati di detta procedura.
Art. 10 .
1. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante ha
applicato le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la conformità degli
apparecchi alle disposizioni della presente direttiva e' attestata da una
dichiarazione CE di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nella Comunità. Questa dichiarazione deve essere tenuta
a disposizione della competente autorità durante i dieci anni successivi
all'immissione sul mercato degli apparecchi.
Inoltre il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità,
appongono sull'apparecchio ovvero sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso
o sul tagliando di garanzia la marcatura CE di conformità.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella
Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la dichiarazione CE di conformità
ricade su chiunque introduca l'apparecchio sul mercato comunitario.
Nell'allegato I sono riportate e disposizioni relative alla dichiarazione CE
ed alla marcatura CE.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a vietare che si appongano
sugli apparecchi, sul loro imballaggio, sulle avvertenze per l'uso o sui
certificati di garanzia marcature che possano indurre in errore i terzi circa
il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio,
sull'imballaggio, sulle avvertenze per l'uso o sul certificato di garanzia, può
essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e
la leggibilità della marcatura CE.
2. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante non ha
applicato, o ha applicato solo parzialmente le norme di cui all'articolo 7,
paragrafo 1 o in assenza di norme, al momento dell'introduzione sul mercato,
il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, mette a
disposizione delle autorità competenti interessate una documentazione tecnica
di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per
garantire la conformità dell'apparecchio ai requisiti in materia di
protezione previsti all'articolo 4 e include una relazione tecnica o un
certificato ottenuti da un organismo competente. Il fascicolo deve essere
tenuto a disposizione delle autorità competenti durante i dieci anni
successivi all'immissione sul mercato degli apparecchi. Quando né il
fabbricante né il suo mandatario sono stabiliti nella Comunità, l'obbligo di
tenere a disposizione il fascicolo tecnico ricade su chiunque introduca
l'apparecchio sul mercato comunitario. La conformità degli apparecchi a
quanto descritto nella documentazione tecnica attestata secondo la procedura
prevista nel paragrafo 1. Gli Stati membri presumono che questi apparecchi
corrispondano ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4,
ferme restando le disposizioni del presente paragrafo.
3. [...].
4. [...].
5. La conformità alla presente direttiva degli apparecchi
concepiti per le radiotrasmissioni definite dalla convenzione dell'unione
internazionale delle telecomunicazioni e' attestata conformemente alla
procedura di cui al paragrafo 1, quando il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità abbia ottenuto un attestato di certificazione CE per
tali apparecchi, rilasciato da uno degli organismi notificati di cui al
paragrafo 6.
Questa disposizione non si applica agli
apparecchi summenzionati allorché essi sono progettati e destinati
esclusivamente ai radioamatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 3.
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati
membri le autorità competenti di cui al presente articolo e gli organismi
incaricati del rilascio degli attestati di certificazione CE di cui al
paragrafo 5, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati
designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in
precedenza dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee l'elenco di tali autorità ed organismi notificati in
cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali
sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
La notifica precisa se questi organismi sono competenti per tutti gli
apparecchi disciplinati dalla presente direttiva o se la loro responsabilità
si limita a determinati settori specifici.
Gli Stati membri applicano i criteri indicati nell'allegato II per valutare
gli organismi da notificare. Si suppone che gli organismi che rispondono ai
criteri di valutazione previsti nelle norme armonizzate soddisfino i criteri
summenzionati.
Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la propria
autorizzazione se constata che l'organismo in questione non soddisfa più i
criteri elencati nell'allegato II. Esso ne informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri.
7. Fatto salvo l'articolo 9:
a) ogni constatazione, da parte di uno Stato membro o di un'autorità
competente, di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il
fabbricante o l suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di
conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare
l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro
deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul
mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio
secondo le procedure previste all'articolo 9.
Art. 11 .
La direttiva 76/889/CEE e la direttiva 76/890/CEE sono abrogate a decorrere
dal 1° gennaio 1992.
Art. 12 .
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1991. Essi ne informano la
Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio
1992.
Tuttavia, gli Stati membri autorizzano per il periodo sino al 31 dicembre 1995
l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio degli apparecchi di cui alla
presente direttiva conformi alle normative nazionali in vigore sul loro
territorio alla data del 30 giugno 1992.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Art. 13 .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.
Per
il Consiglio
Il
Presidente
P.
SOLBES
ALLEGATO
I .
1.
Dichiarazione CE di conformità .
La
dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
- descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in
considerazione;
- riferimento delle specificazioni rispetto a cui dichiarata
la conformità e, se del caso, quali disposizioni nazionali siano state
adottate per garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni
della direttiva;
- identificazione del firmatario che ha ricevuto competenza
per impegnare il fabbricante o il suo mandatario;
- se del caso, riferimento dell'attestato di certificazione
CE rilasciato da un organismo notificato.
2. Marcatura CE di conformità .
- La marcatura CE di conformità e' costituita dalle iniziali «CE»
secondo il simbolo grafico che segue:
- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui
sopra.
- Qualora gli apparecchi siano disciplinati da altre direttive relative ad
aspetti differenti che prevedono l'apposizione della marcatura CE di conformità,
l'applicazione della marcatura CE indica ugualmente la presunta conformità
alle disposizioni di queste altre direttive.
- Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive
applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive,
pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono riportati
nei documenti, nella avvertenze o nei fogli di istruzione, stabiliti dalle
suddette direttive e che accompagnano gli apparecchi.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.
ALLEGATO II .
Criteri per valutare gli organismi da notificare .
Gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni
minime seguenti:
1) disponibilità di personale nonché di mezzi e attrezzature
necessari;
2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale;
3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la
redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la sorveglianza
previste dalla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto
a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse
diretto o indiretto nel settore del prodotto interessato;
4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno
che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto
nazionale.
Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle
competenti autorità degli Stati membri.
ALLEGATO III .
Elenco illustrativo dei principali requisiti in materia di protezione .
Il livello massimo delle perturbazioni elettromagnetiche generate dagli
apparecchi deve essere tale da non disturbare l'utilizzazione in particolare
degli apparecchi seguenti:
a) radioriceventi e telericeventi private,
b) apparecchiature industriali,
c) apparecchiature radio mobili,
d) apparecchiature radio mobili e radiotelefoniche commerciali,
e) apparecchiature mediche e scientifiche,
f) apparecchiature di tecnologia dell'informazione,
g) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico,
h) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina,
i) apparecchi didattici elettronici,
j) reti ed apparecchi di telecomunicazione,
k) emittenti di radio e filodiffusione,
l) illuminazione e lampade fluorescenti.
Gli apparecchi, in particolare quelli citati alle lettere da a) a l),
dovrebbero essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato livello di
immunità elettromagnetica in un ambiente normale di compatibilità
elettromagnetica, laddove tali apparecchi sono destinati a funzionare, in modo
da poter essere utilizzati senza difficoltà, tenuto conto dei livelli di
perturbazione causata dagli apparecchi che soddisfano le norme definite
all'articolo 7.
Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme alla
destinazione dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza di cui ogni
apparecchio deve essere munito.
La
Direttiva Europea 89/336, "EMC", stabilisce che gli apparecchi siano
costruiti in modo che:
·
i disturbi
elettromagnetici da essi generati siano limitati ad un livello che permetta
agli apparecchi radio e di telecomunicazione ed agli altri apparecchi di
funzionare in modo conforme alla loro destinazione (requisito di emissione);
·
essi abbiano
un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi elettromagnetici
che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione
(requisito di immunità).
La
Direttiva si applica ad ogni dispositivo elettrico o elettronico, ad
apparecchiature, sistemi, impianti elettrici ed elettronici immessi nel
mercato o messi in servizio, in grado di provocare disturbi elettromagnetici o
il cui funzionamento e' condizionato da tali disturbi. Sia nel caso di
prodotti finiti con una funzione diretta ai fini dell'utilizzatore finale
(come, per es., un alimentatore). Non si applica, invece, ai componenti che
non hanno una funzione diretta ai fini dell'utilizzatore finale (p. es.
fusibili, transistori, cavi, ecc.).
Pur
rientrando nella definizione della Direttiva sono totalmente esclusi da essa
gli apparecchi per uso esclusivamente militare, gli apparecchi radio per
radioamatori (purché non siano in commercio), gli apparecchi prodotti o
importati nell'Unione Europea a scopo di esportazione verso un paese esterno,
gli apparecchi di seconda mano e relative parti di ricambio. Pure sono
esclusi, parzialmente o totalmente, dalla Direttiva EMC gli apparecchi la cui
compatibilità elettromagnetica e' trattata in altre Direttive (p. es. i
dispositivi medici, i macchinari agricoli, i misuratori di energia elettrica).
Procedure
per la valutazione della conformità
Per
dimostrare la conformità di un apparecchio alla Direttiva EMC sono previsti
in generale due metodi: il metodo delle norme tecniche e il metodo
dell'Organismo Competente.
Con
il metodo delle norme tecniche il fabbricante sceglie di conformare alle norme
tecniche armonizzate i suoi prodotti. Il fabbricante (o l'importatore)
rilascia una dichiarazione CE di conformità del proprio prodotto alla
Direttiva EMC (autocertificazione). Tale dichiarazione deve essere conservata
a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dopo l'immissione sul
mercato dell'ultimo esemplare dell'apparecchio. Il prodotto deve essere
marcato CE.
Questa
procedura e' applicata direttamente dal fabbricante senza alcuna necessità di
ricorrere ad organismi accreditati. Se lo ritiene, può valersi della
consulenza di un qualunque laboratorio privato di sua fiducia.
Nel
settore che riguarda l'Automazione e Macchine Utensili, le norme armonizzate
da seguire sono le seguenti:
·
per ambienti
residenziali, commerciali, industria leggera:
-
EN 50081-1
Emissioni disturbi (norma generica)
-
EN 50082-1 Immunità ai disturbi (norma
generica)
-
EN 55011
Emissione disturbi (apparecchi industriali, scientifici e medicali)
·
per
ambienti industriali:
-
EN 50081-2
Emissione disturbi
-
EN 50082-2
Immunità ai disturbi
Il
CEI Italiano, con decreto del 15/09/1994 del Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni, ha emesso la CEI 110-13 (traduzione italiana della EN
50081-2) come norma generica sull'emissione per quanto riguarda gli ambienti
industriali, mentre per l'immunità e' stata pubblicata a settembre 1995 la
CEI 110-25 (traduzione della EN 50082-2) solo come norma generica. Per
ambienti residenziali, commerciali, industria leggera, la norma generica e' la
CE 110-7 (traduzione della EN 50081-1) sull'emissione, mentre la EN 50082-1
sull'immunità e' stata tradotta nella CEI 110-8.
Con
il metodo dell'Organismo Competente, invece, il fabbricante, qualora le norme
tecniche armonizzate non siano disponibili o decida di non seguirle, in tutto
o in parte, dovrà realizzare una documentazione tecnica di costruzione
(fascicolo tecnico) che includa una relazione tecnica o un certificato
rilasciato da un Organismo Competente in ambito dell'Unione Europea. Il
fabbricante o il suo mandatario dovrà tenere tale documentazione a
disposizione delle autorità con le medesime modalità del metodo delle norme
tecniche. Si sottolinea che la responsabilità della dichiarazione di
conformità e' sempre del costruttore e che il ruolo dell'Organismo Competente
e' di semplice controprova che il contenuto del fascicolo sia conforme. In
ogni caso, l'intervento dell'Organismo Competente non e' affatto obbligatorio
potendo il fabbricante, o il suo mandatario, seguire il metodo delle norme
tecniche.
Anche
ne caso in cui si decida di seguire il metodo delle norme tecniche e' comunque
opportuno che il costruttore realizzi e conservi assieme alla dichiarazione di
conformità un analogo fascicolo tecnico contenente rapporti tecnici di prova,
come più avanti sarà illustrato.
Infine,
solo nel caso particolare degli apparecchi radiotrasmittenti, il fabbricante,
o il suo mandatario, dovrà chiedere ad un Organismo Notificato in ambito UE,
un attestato di esame CE di tipo. Solo con tale attestato potrà compilare una
dichiarazione CE di conformità.
La
Dichiarazione CE di conformità
La
Dichiarazione CE di conformità, nel caso in cui si segua la strada delle
norme tecniche, deve essere redatta in lingua italiana (se redatta in Italia),
con l'indicazione del luogo e della data, firmata e deve contenere:
a.
la descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi;
b.
l'indicazione delle Norme EMC utilizzate;
c.
l'identificazione del firmatario che ha ricevuto competenza per impegnare il
fabbricante o il suo mandatario;
d.
la ragione sociale e sede del fabbricante o del suo mandatario.
Inoltre,
nel caso in cui si ricorra ad un Organismo Competente, si aggiunge il
fascicolo tecnico e l'attestato di certificazione da essa rilasciato.
Il
fascicolo tecnico
Sulla
base della esperienza sviluppata a livello europeo il fascicolo tecnico e', in
linea di massima, strutturato nella maniera che segue:
Parte
I: Descrizione dell'apparecchio
1.
Identificazione dell'apparecchio:
-
nome commerciale;
-
numero del
modello;
-
nome e
indirizzo del costruttore o del suo mandatario;
-
descrizione
della funzione dell'apparecchio;
-
per gli
impianti;
-
allocazione
fisica;
-
fotografie esterne;
-
eventuali limitazione d'uso.
2.
Descrizione tecnica dell'apparecchio:
-
schema a blocchi che mostra le
interazioni tra le diverse aree funzionali dell'apparecchio;
-
disegni
tecnici, inclusi schemi circuitali, schemi d'assieme, lista dei componenti,
diagrammi di installazione;
-
descrizione
di eventuali interconnessioni con altri dispositivi o prodotti, ecc.;
-
descrizioni
delle varianti di prodotto.
Parte II: Procedure usate per assicurare la conformità dell'apparecchio ai
requisiti della Direttiva EMC
1.
Spiegazione tecnica:
-
una breve esposizione delle motivazioni
tecniche alla base della documentazione allegata.
2.
Dettaglio degli elementi di progetto significativi:
-
soluzioni di progetto adottate per
soddisfare i requisiti EMC;
-
specificazione dei componenti usati (ad
esempio, uso di filtri, schermi, cavi ecc. che riducono al minimo i problemi
EMC);
-
esposizione
delle procedure usate per controllare le varianti di progetto e per valutare
in quali casi una certa modifica richiede nuove prove;
-
risultati di
simulazioni teoriche del funzionamento dell'apparato.
3.
Prove di laboratorio (se opportune):
-
un elenco delle prove EMC eseguite e dei
relativi rapporti di prova, ivi inclusi i metodi di prova;
-
una
panoramica dei processi logici utilizzati per decidere che le prove effettuate
sono sufficienti ad assicurare la conformità ai requisiti di protezione della
direttiva;
-
un elenco
delle prove EMC eseguite in relazione a parti dell'apparecchiatura di
particolare criticità ai fini EMC.
Parte III: Relazione tecnica o un certificato rilasciato da un Organismo Competente
(ove previsto)
1.
Relazione tecnica redatta da un Organismo Competente
-
descrizione della costruzione
dell'apparecchio, con riferimento puntuale alla Parte I;
-
commenti sulla spiegazione tecnica di cui
alla Parte II;
-
analisi e
commenti sulle soluzioni di progetto adottate con riferimento puntuale ai
dettagli di progetto di cui alla Parte II;
-
commenti,
ove applicabile, sulle procedure usate per controllare le varianti e sui
fattori ambientali, sulle condizioni di installazione e di manutenzione;
-
un'analisi delle prove effettuate (dal
costruttore, dall'Organismo Competente o da altro laboratorio), e la
valutazione della conformità ai requisiti di protezione, con riferimento ai
dati relativi alle prove contenuti nella Parte II
Si
ribadisce che il fascicolo tecnico, strettamente obbligatorio per chi segue il
metodo dell'Organismo Competente, e' opportuno anche per chi segue il metodo
delle norme. In questo caso mancherà la parte III.
Per
maggiori informazioni sull'applicazione della Direttiva EMC si rinvia alla
Guida all'applicazione del decreto legislativo sulla compatibilità
elettromagnetica (EMC) CEI 110-24.
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