DECRETO
LEGISLATIVO LEGGE 791/77
Attuazione
della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 73/23/CEE) relativa
alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato
ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. 18
Ottobre 1977, n° 791 La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la
seguente legge: Art. 1 Le
disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato
ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in
corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti
eccezioni: Art. 2 Il
materiale elettrico che rientra nel campo dell’articolo 1 può essere posto in
commercio solo se - costruito a regola d’arte in materia di sicurezza - non
comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di
utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli
animali domestici e dei beni. Viene
garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle
disposizioni della presente legge. Art. 3 Si
presume rispondente alle disposizioni dell’articolo 2 il materiale elettrico
che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite
di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica
notificati dagli Stati membri alla commissione della Comunità europea. Le
norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro per l’industria, il
commercio e l’artigianato. Il
decreto, con allegate le norme armonizzate, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Qualora
il materiale elettrico di cui all’articolo 1 costruito in conformità alle
suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di sicurezza previsti
dall’articolo 2 a causa di alcune delle norme armonizzate e recepite, il
Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, di concerto con i
Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale,
provvederà a vietarne o a limitarne l’immissione sul mercato, con il rispetto
della procedura prevista dall’articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973,
n. 23. Art. 4 Ove
non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell’articolo 3, si presume
rispondente alle disposizioni dell’articolo 2 il materiale elettrico conforme
alle disposizioni in materia di sicurezza della CEE-el (Commissione
internazionale delle regolamentazioni per l’approvazione degli impianti
elettrici) e della IEC
(Commissione elettrotecnica internazionale) pubblicate con le modalità previste
nei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n.
23 e recepita in Italia. Art. 5 Ove
non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell’articolo 3 e disposizioni
di sicurezza conformemente all’articolo 4, si presume rispondente alle
disposizioni dell’articolo 2, il materiale elettrico costruito conformemente
alle disposizioni, in materia di sicurezza di un altro Stato membro della
Comunità in cui il materiale e' stato prodotto, purché dette norme
garantiscano una sicurezza equivalente a quella che e' richiesta in Italia. Art. 6 Salvo
prova del contrario, ed ancorché non conforme alle norme armonizzate di cui
all’articolo 3 o alle disposizioni degli articoli 4 e 5, si considera
rispondente alle disposizioni di cui all’articolo 2, il materiale elettrico
per il quale, in caso di contestazione, il costruttore o l’importatore può
presentare una relazione elaborata da uno degli organismi notificati ai sensi
dell’articolo 11 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, da cui risulti
la conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell’articolo 2. Art. 7 L’apposizione
sul materiale elettrico di un marchio di conformità ovvero il rilascio di un
attestato di conformità da parte degli organismi competenti per ciascuno degli
Stati membri della Comunità economica europea importa la presunzione che il
materiale stesso e' conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5. Art. 8 La
designazione per l’Italia degli organi di normalizzazione elettrotecnica ed
elettronica, degli enti che stabiliscono i marchi e gli attestati a norma
dell’articolo 7 e di quelli che possono predisporre relazioni ai sensi
dell’articolo 6 e' effettuata con decreto del Ministro per l’industria, il
commercio e l’artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e
per il lavoro e la previdenza sociale. Art. 9 La
vigilanza nell’applicazione della presente legge e' demandata al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato che ha facoltà di disporre
accertamenti per campione direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori
appositamente autorizzati al fine di verificare che il materiale elettrico
soddisfi alla disposizione dell’articolo 2. Art. 10 La
libera circolazione del materiale indicato dall’articolo 1 e' emessa anche in
deroga alle prescrizioni specifiche contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, fermi restando i principi di sicurezza di cui
al secondo comma dell’articolo 2. Rimane confermata in ogni caso la piena
validità di tali prescrizioni per quanto riguarda le regole di installazione
dei materiali oggetto della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data
a Roma, addì 18 ottobre 1977. LEONE Andreotti
- Donat-Cattin- Forlani – Anselmi ALLEGATO PRINCIPALI
ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AD
ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE. 1. - Requisiti generali a)
Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed
osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed
esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora
ciò non sia possibile, su una scheda che l’accompagna. b)
Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul
materiale elettrico oppure, se ciò non e' possibile, sull’imballaggio. c)
Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da
poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata. d)
Il materiale elettrico e' progettato e fabbricato in modo da assicurare la
protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempre ché
esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme
di manutenzione. 2. - Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico. In
conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché: a)
le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di
ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti; b)
non possono prodursi sovra temperature, archi elettrici o radiazioni che possano
causare un pericolo; c)
le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai
pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono
derivare dal materiale elettrico; d)
l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste. 3. - Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico. In
conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il
materiale elettrico: a)
presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo
alle persone, agli animali domestici e agli oggetti; b)
sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali
previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e
agli oggetti; c)
nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli
animali domestici e agli oggetti. ERRATA
CORRIGE (Legge
18 ottobre 1977, n. 791) Nel
titolo della legge 18 ottobre 1977, n. 791, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 298 del 2 novembre 1977, sia nel sommario che nel corpo del giornale, dove e'
scritto, rispettivamente. "... Comunità europee (n. 72/73/CEE) ..."
e: "... Comunità europee (n. 72/73/CEE)...", leggasi:
"...Comunità europee (73/23/CEE)...". Prodotti
sicuri nella Comunità Europea Il
processo di armonizzazione delle Norme Tecniche Nazionali in Europa ha preso il
via. Ogni
Nazione membro CEE, in vista di una futura unificazione, adotta questo principio
della "libera circolazione" del materiale elettrico. Condizione
indispensabile: i prodotti devono essere sicuri e non costituire pericolo per le
persone, non solo per la nazione di origine, ma anche per tutte quelle
popolazioni europee che lo potrebbero acquistare; nasce quindi l'esigenza di
armonizzare le singole, e a volte molto diverse, norme nazionali ad un livello
di sicurezza equivalente delle altre Nazioni della Comunità Europea. Il materiale che risponde alla corrispondenti norme tecniche deve può recare un marchio di conformità, che per l’Italia e' rappresentato dal marchio IMQ, oppure comprovare tale corrispondenza mediante attestato di conformità che può essere rilasciato da appositi enti autorizzati. |
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