Direttiva
73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973,
concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale
elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
IL CONSIGLIO DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che le disposizioni in vigore negli Stati membri a tutela della
sicurezza nell'impiego del materiale elettrico adoperato entro taluni limiti di
tensione, sono basate su differenti concezioni, il che ha per risultato di
ostacolare gli scambi;
considerando che, in alcuni Stati membri e per alcuni materiali elettrici, il
legislatore, per conseguire tale obiettivo di sicurezza, fa ricorso a misure di
prevenzione e di repressione mediante norme imperative;
considerando che, in altri Stati membri, il legislatore, per conseguire il
medesimo obiettivo, rimanda alle norme tecniche elaborate da istituti di
normalizzazione; che questo sistema presenta il vantaggio di un rapido
adattamento al progresso tecnico senza peraltro trascurare le esigenze della
sicurezza;
considerando che taluni Stati membri procedono ad operazioni di carattere
amministrativo volte a riconoscere le norme; che tale riconoscimento non
pregiudica in alcun modo il contenuto tecnico delle norme, né limita le loro
condizioni di utilizzazione; che detto riconoscimento non può pertanto
modificare gli effetti attribuiti, dal punto di vista comunitario, ad una norma
armonizzata e pubblicata;
considerando che, sul piano comunitario, deve esistere la libera circolazione
del materiale elettrico quando quest'ultimo risponde ad alcune esigenze in
materia di sicurezza riconosciute in tutti gli Stati membri; che, senza
pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la prova dell'osservanza di queste
esigenze può esser data dal rinvio a norme armonizzate che le concretano; che
queste norme armonizzate devono essere stabilite di comune accordo da organismi
che sono notificati da ciascuno Stato membro agli altri Stati membri e alla
Commissione e devono essere oggetto di una vasta pubblicità; che tale
armonizzazione deve permettere l'eliminazione, sul piano degli scambi, degli
inconvenienti risultanti dalle divergenze fra norme nazionali;
considerando che, senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la conformità
del materiale elettrico a tali norme armonizzate può essere presunta
dall'apposizione di marchi o dal rilascio di attestati sotto la responsabilità
degli organismi competenti, oppure, in mancanza, dalla dichiarazione di
conformità rilasciata dal costruttore; che tuttavia, allo scopo di facilitare
l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, gli Stati membri devono riconoscere
tali marchi o attestati o la summenzionata dichiarazione quali elementi di
prova; che, a tal fine, a detti marchi o attestati dovrà esser data pubblicità,
in particolare mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee;
considerando che, per il materiale elettrico per il quale non esistono ancora
norme armonizzate, la libera circolazione può essere assicurata, in via
transitoria, ricorrendo alle norme o alle disposizioni in materia di sicurezza
già elaborate da altri organismi internazionali o da uno degli organismi che
stabiliscono le norme armonizzate;
considerando che potrebbe succedere che del materiale elettrico venga messo in
libera circolazione, benché non risponda alle esigenze in materia di sicurezza,
e che e' quindi opportuno prevedere le disposizioni adeguate per ovviare a
questo pericolo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Per materiale elettrico, ai sensi della presente direttiva, si intende ogni
materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale
compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente
continua, fatta eccezione dei materiali e dei fenomeni di cui all'allegato II.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il materiale
elettrico possa essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla
regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non
compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di
utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli
animali domestici e dei beni.
2. L'allegato I riassume i principali elementi degli obiettivi di sicurezza di
cui al paragrafo 1.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché non si creino
ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione all'interno della
Comunità del materiale elettrico se, alle condizioni previste dagli articoli 5,
6, 7 o 8, esso e' conforme alle disposizioni dell'articolo 2.
Articolo 4
Gli Stati membri hanno cura che le imprese distributrici di elettricità,
per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinino il raccordo e la
fornitura di elettricità agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di
quelli previsti all'articolo 2.
Articolo 5
Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità
amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui
all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino
rispondenti alle disposizioni dell'articolo 2 in particolare il materiale
elettrico che soddisfa alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme
armonizzate.
Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo dagli
organismi notificati dagli Stati membri conformemente alla procedura prevista
all'articolo 11, sono state pubblicate secondo le procedure nazionali. Esse
devono essere aggiornate in funzione del progresso tecnologico e dell'evoluzione
della regola dell'arte in materia di sicurezza.
L'elenco delle norme armonizzate ed i loro riferimenti sono pubblicati, a titolo
d'informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 6
1. Ove non siano ancora state stabilite e pubblicate norme armonizzate ai
sensi dell'articolo 5, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché
le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di
cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3,
considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale
elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della «International
Commission on Rules for the Approval of Eletrical Equipment» (CEE-el)
(Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli
impianti elettrici) o della «International Electrotechnical Commission» (IEC)
(Commissione elettrotecnica internazionale), per le quali sia stata espletata la
procedura di pubblicazione prevista ai paragrafi 2 e 3.
2. Le disposizioni in materia di sicurezza previste al paragrafo 1 sono
notificate dalla Commissione agli Stati membri non appena la presente direttiva
entra in vigore e, in seguito, al momento della loro pubblicazione. La
Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni e in
particolare le varianti di cui raccomanda la pubblicazione.
3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali
obiezioni alle disposizioni così notificate, menzionando le ragioni di
sicurezza che si oppongono all'accettazione di questa o quella disposizione.
Le disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa
alcuna obiezione sono pubblicate, a titolo d'informazione, nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 7
Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 5 o
disposizioni in materia di sicurezza pubblicate conformemente all'articolo 6,
gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità
amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui
all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino
del pari rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico
costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme
applicate nello Stato membro in cui e' stato fabbricato, quando detto materiale
garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio.
Articolo 8
1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità
amministrative competenti permettano altresì l'immissione sul mercato di cui
all'articolo 2 o la libera circolazione di cui all'articolo 3 di materiale
elettrico che, sebbene non conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 5
od alle disposizioni degli articoli 6 e 7, risponda alle disposizioni
dell'articolo 2.
2. In caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una
relazione, elaborata da un organismo notificato conformemente alla procedura
prevista all'articolo 11, sulla conformità del materiale elettrico alle
disposizioni dell'articolo 2.
Articolo 9
1. Se per motivi di sicurezza uno Stato membro vieta l'immissione sul
mercato od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico, ne informa
immediatamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione, indicando i
motivi della decisione e precisando in particolare:
- se la non conformità all'articolo 2 risulti da una lacuna delle norme
armonizzate di cui all'articolo 5, delle disposizioni di cui all'articolo 6 o
delle norme di cui all'articolo 7;
- se la non conformità risulti dalla cattiva applicazione di dette norme o
pubblicazioni o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui
all'articolo 2.
2. Se altri Stati membri muovono obiezioni alla decisione di cui al paragrafo 1,
la Commissione procede senza indugio ad una consultazione degli Stati membri
interessati.
3. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'informazione di cui
al paragrafo 1, ove non sia stato possibile raggiungere un accordo, la
Commissione sente il parere di uno degli organismi notificati conformemente alla
procedura prevista all'articolo 11, che abbia sede fuori dal territorio degli
Stati membri interessati e non sia intervenuto nel quadro della procedura
prevista all'articolo 8. Nel parere viene precisato in che misura non sono
rispettate le disposizioni dell'articolo 2.
4. La Commissione comunica il parere dell'organismo a tutti gli Stati membri
che, entro il termine di un mese, possono trasmettere le proprie osservazioni
alla Commissione. Contemporaneamente la Commissione prende conoscenza delle
osservazioni delle parti interessate a proposito del summenzionato parere.
5. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, la Commissione formula
eventualmente le raccomandazioni o i pareri adeguati.
Articolo 10
1. Gli Stati membri, senza pregiudizio di altri tipi di prove, adottano ogni
misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti considerino
come presunzione di conformità alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7
l'apposizione sul materiale elettrico di un marchio di conformità o il rilascio
di un attestato di conformità oppure, in mancanza, e in particolare nel caso
del materiale industriale, la dichiarazione di conformità rilasciata dal
costruttore.
2. I marchi o gli attestati sono stabiliti, separatamente o di comune accordo,
dagli organismi notificati conformemente alla procedura prevista all'articolo
11. I modelli dei marchi o degli attestati sono pubblicati dai suddetti
organismi e, a titolo di informazione, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Articolo 11
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione:
- l'elenco degli organismi di cui all'articolo 5;
- l'elenco degli organismi che stabiliscono i marchi e gli attestati
conformemente alle disposizioni dell'articolo 10;
- l'elenco degli organismi che elaborano una relazione conformemente alle
disposizioni dell'articolo 8 o che formulano un parere conformemente alle
disposizioni dell'articolo 9;
- dove viene effettuata la pubblicazione di cui all'articolo 5, secondo comma.
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi
modifica di tali indicazioni.
Articolo 12
La presente direttiva non e' applicabile al materiale elettrico destinato
all'esportazione verso paesi terzi.
Articolo 13
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro diciotto mesi dalla notifica della stessa e ne informano
immediatamente la Commissione.
Tuttavia per quanto riguarda la Danimarca tale termine e' portato a cinque anni.
2. Gli Stati membri hanno cura di comunicare alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 1973.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. LAVENS
ALLEGATO I
PRINCIPALI ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE ELETTRICO
DESTINATO AD ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed
osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed
esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora
ciò sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente
sul materiale elettrico oppure, se ciò non e' possibile, sull'imballaggio.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da
poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
d) Il materiale elettrico e' progettato e fabbricato in modo da assicurare la
protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché
esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme
di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo
di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che
possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti
dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono
derivare dal materiale elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale
elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il
materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare
pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali
previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e
agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone,
agli animali domestici e agli oggetti.
ALLEGATO II
MATERIALI E FENOMENI ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
Materiali elettrici destinati ad
essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione.
Materiali elettrici per radiologia e uso clinico.
Parti elettriche di ascensori e montacarichi.
Contatori elettrici.
Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico.
Dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici.
Disturbi radio-elettrici.
Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli
aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite
da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri.
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