|
Decreto
Legislativo 25 novembre 1996, n. 626
"Attuazione
della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1996 -
Supplemento Ordinario n. 219
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti
gli articoli 1, 3 e 48, comma 1, lettera a), della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del
Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva
73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti il materiale elettrico destinato ad
essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
Vista
la legge 18 ottobre 1977, n. 791, recante attuazione della direttiva 73/23/CEE,
del Consiglio del 19 febbraio 1973;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8
novembre 1996;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, del tesoro e di grazia e
giustizia;
E
M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Marcatura CE
1.
L'articolo 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico di
cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE prevista dall'articolo
7, che attesta la conformita' del materiale alle disposizioni della presente
legge.
2. In caso di contestazione sulla conformita' del materiale elettrico alle
disposizioni dell'articolo 2, il fabbricante o il suo rappresentante puo'
produrre una relazione elaborata da un organismo notificato conformemente alla
procedura prevista dall'articolo 8.
3. Se il materiale elettrico e' disciplinato da disposizioni relative ad aspetti
diversi da quelli oggetto della presente legge e che prevedono l'apposizione
della marcatura CE, la marcatura stessa e' apposta ai sensi della presente legge
qualora tale materiale soddisfi anche le disposizioni sopraindicate.
4. Nei casi di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al fabbricante
la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio,
la marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le
disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle
corrispondenti direttive comunitarie, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei
fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano il
materiale elettrico".
Art.
2.
Modalita' di apposizione della marcatura
1.
L'articolo 7 della legge 18 ottobre 1977, n, 791, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. La marcatura CE di cui all'allegato II e' apposta dal
fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunita' in modo visibile,
facilmente leggibile e indelebile, sul materiale elettrico o, quando non
possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di
garanzia.
2. E' vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa
trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura
CE. Sul materiale elettrico, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul
certificato di garanzia puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo
non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.".
Art.
3.
Individuazione degli organismi di normalizzazione
1.
L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. L'individuazione per l'Italia degli organismi di
normalizzazione elettrotecnica ed elettronica, di quelli che possono predisporre
relazioni ai sensi dell'articolo 6 o che possono rendere parere alla Commissione
europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico, e'
effettuata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.".
2.
Le richieste degli organismi interessati sono presentate ai sensi dell'articolo
8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificata dal presente
decreto. In tal caso, si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52.
Art.
4.
Controlli e sanzioni
1.
L'articolo 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. La vigilanza nell'applicazione della presente legge e'
demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, ai
fini dell'effettuazione dei controlli sul mercato, si avvale dei propri uffici
provinciali e, previa intesa, degli ispettorati del lavoro, nonche' di altre
amministrazioni dello Stato e delle autorita' pubbliche locali nell'ambito delle
rispettive competenze.
2. L'Autorita' di vigilanza quando accerta la mancanza o la irregolare
apposizione della marcatura CE, intima immediatamente al fabbricante o al suo
rappresentante stabilito nella Comunita' o all'importatore di confermare il
prodotto alle disposizioni della presente legge e di far cessare l'infrazione
entro un termine perentorio, non superiore a trenta giorni.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieta la ulteriore
commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro dal mercato a spese del
fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunita' o
dell'importatore.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando accerta
che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato
conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza
delle persone, degli animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro
temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione e l'installazione,
con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva
73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante
stabilito nella Comunita' o l'importatore che pongono in commercio il materiale
elettrico di cui all'articolo 1, senza il marchio CE o con marchio apposto
irregolarmente o in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 2,
ovvero non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4 sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire
duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a
lire venti milioni e non superiore a lire centoventi milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'istallatore che
vendono o installano il materiale elettrico di cui al comma 5 sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire
duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a
lire unmilionecinquecentomila e non superiore a lire nove milioni.
7. La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'Autorita' di
vigilanza della documentazione di cui all'allegato III e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni. In tali casi l'Autorita' incaricata della vigilanza puo' disporre il
temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto fino alla produzione
della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformita' e
non pericolosita'.".
Art.
5.
Disposizioni transitorie
1.
Fino al 31 dicembre 1996 e' consentita l'immissione sul mercato di materiale
elettrico conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla legge 18 ottobre
1977, n. 791.
2.
Il materiale di cui al comma 1 puo' essere messo in servizio entro e non oltre
il 30 giugno 1997.
Art.
6.
Adempimenti per la marcatura CE
1.
Nell'allegato alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, la parola:
"allegato" e' sostituita dalla seguente: "allegato I".
2.
Nell'allegato I alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, comma 1, lettera b), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sulle avvertenze d'uso o sul
certificato di garanzia.".
3.
Di seguito all'allegato I della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sono aggiunti i
seguenti allegati II e III:
ALLEGATO
II
MARCATURA
CE DI CONFORMITA'
E DI DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
A.
Marcatura CE di conformita'
- La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE"
secondo il simbolo grafico che segue:
CE
- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale che non puo' essere inferiore a 5 mm.
B.
Dichiarazione di conformita'
La dichiarazione di conformita' deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella
Comunita';
- descrizione del materiale elettrico;
- riferimento alle norme armonizzate;
- eventuale riferimento alle specifiche per le quali e' dichiarata la
conformita';
- identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o
il suo rappresentante stabilito nella Comunita';
- le ultime due cifre dell'anno in cui e' stata apposta la marcatura CE.
ALLEGATO
III
CONTROLLO
INTERNO DELLA FABBRICAZIONE
1.
Il controllo interno della fabbrizione e' la procedura con la quale il
fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita', che soddisfa gli
obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico
soddisfa i requisiti della legge ad esso applicabili. Il fabbricante o il suo
rappresentante stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE a ciascun
prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformita'.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il
fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita' tiene questa
documentazione nel territorio della Comunita' a disposizione delle autorita'
nazionali a fini ispettivi per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima data di
fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo
rappresentante siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo incombe alla persona
responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' del
materiale elettrico ai requisiti della legge. Essa deve comprendere, nella
misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il
funzionamento del materiale elettrica; essa contiene:
- la descrizione generale del materiale elettrico;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonche' schemi di componenti,
sottounita', circuiti;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e
schemi e il funzionamento del materiale elettrico;
- un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la
descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza
della legge qualora non siano state applicate le norme;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.
4.
Il fabbricante o il suo rappresentante conserva copia della dichiarazione di
conformita' insieme con la documentazione tecnica.
5.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di
fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica
di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente legge che ad essi si
applicano.".
|