|
AmbienteDiritto.it
Sito giuridico ambientale D.L.vo 2 febbraio 2OO1, n. 31 Attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo umano
Supplemento
alla Gazzetta ufficiale 3 marzo 2001 n. 52 IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista
la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano; Vista
la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee" (legge comunitaria 1999), e in particolare, gli articoli 1 e 2 e
l'allegato A; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; Visto
il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche; Vista
la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001; Sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
febbraio 2001; Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero,
delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per gli affari
regionali; EMANA il
seguente decreto legislativo: Articolo 1 Finalità 1.
Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo
umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti
dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. Articolo 2 Definizioni 1.
Ai fini del presente decreto, si intende per: a)
"acque destinate al consumo umano": 1)
le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la
preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla
loro origine, siano esse fomite tramite una rete di distribuzione, mediante
cisterne, in bottiglie o in contenitori; 2)
le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il
trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di
sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere
conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale; b)
"impianto di distribuzione domestico": le condutture, i raccordi, le
apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per
l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione
esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di
distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, e' costituita
dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione; c)
"gestore": il gestore del servizio idrico integrato, così come
definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11
maggio 1999, n.152, e successive modifiche; d)
"autorità d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino
alla piena operatività del servizio idrico integrato, l'amministrazione
pubblica titolare del servizio". Articolo 3 Esenzioni 1.
La presente normativa non si applica: a)
alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute; b)
alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle
stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei
consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanità,
di concerto i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali. Articolo 4 Obblighi
generali 1.
Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. 2.
Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano: a)
non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità
o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute
umana; b)
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i
requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I; c)
devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 14, comma 1. 3.
L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere
l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità
delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla
tutela della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque
destinate alla produzione di acqua potabile. Articolo 5 Punti
di rispetto della conformità 1.
I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei
seguenti punti: a)
per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui
queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; b)
per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla
cisterna; c)
per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il
consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei
contenitori; d
) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono
utilizzate nell'impresa. 2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver
adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di
parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna,
indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture
in cui l'acqua e' fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio
o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati
nell'allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto
in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto. 3.
Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur
essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati
nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende
unità sanitarie locali, anche in collaborazione l'autorità d'ambito e con il
gestore, dispongono che: a)
siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non
rispettino i valori di parametro dopo la fornitura; b)
i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli
eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare. Articolo 6 Controlli 1.
I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire
che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati
nell'articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere
effettuati: a)
ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al
consumo umano; b)
agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione; c)
alle reti di distribuzione; d)
agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori; e)
sulle acque confezionate; f)
sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari; g)
sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile. 2.
Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli
di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneità del mezzo di
trasporto. 3.
Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di
distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al
comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la
contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al
livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. 4.
In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri
dell'allegato I, le specifiche indicate dall'allegato III. 5.
I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di
controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del
Ministero della sanità, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità.
Il controllo e' svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Articolo 7 Controlli
interni 1.
Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico
integrato per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo
umano. 2.
I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con
l'azienda unità sanitaria locale. 3.
Per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si
avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione
con altri gestori di servizi idrici. 4.
I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno
cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che
effettua i controlli esterni. 5.
I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai
laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7. Articolo 8 Controlli
esterni 1.
I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo
umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi
elaborati secondo i criteri generali dettati dalle Regioni in ordine
all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei
campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione
domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la
significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite
durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II. 2.
Per quanto concerne i controlli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a)
l'azienda unità sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento
dello stato di qualità dei corpi idrici effettuato nell'ambito dei piani di
tutela delle acque di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della
classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalità previste
nell'allegare 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. 3.
L'azienda unità sanitaria locale, assicura una ricerca supplementare, caso
per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati
fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di
sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un
potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri
supplementari e' effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore
di sanità. 4.
Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale
di più aziende unità sanitarie locali la Regione può individuare l'azienda
alla quale attribuire la competenza in materia di controlli. 5.
Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario di controllo e'
individuato d'intesa fra le Regioni interessate. 6.
L'azienda unità sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il
controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla
competente Regione o Provincia autonoma ed al Ministero della sanità entro i1
31 dicembre, 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni
dalle variazioni apportate. 7.
Per le attività di laboratorio le aziende unità sanitarie locali si
avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi
dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi
mensilmente alle competenti Regioni o province autonome ed al Ministero della
sanità, secondo le modalità stabilite rispettivamente dalle Regioni o
provincie autonome e dal Ministero della sanità. Articolo 9 Garanzia
di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali 1.
Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per
l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione
delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze
o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in
concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono
impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela
della salute umana prevista dal presente decreto. 2.
Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono
adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto
disposto dal comma 1. Articolo 10 Provvedimenti
e limitazioni dell'uso 1.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le
acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro
fissati a norma dell'allegato I, l'autorità d'ambito, d'intesa con l'azienda
unità sanitaria locale interessata e con il gestore, individuate
tempestivamente le cause della non conformità, indica i provvedimenti
necessari per ripristinare la qualità, dando priorità alle misure di
esecuzione, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro
pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana. 2.
Sia che si verifichi, sia che non si verifichi un superamento dei valori di
parametro, qualora la fornitura di acque destinate al consumo umano
rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda unità
sanitaria locale informa l'autorità d'ambito, affinché la fornitura sia
vietata o sia limitato l'uso delle acque ovvero siano adottati altri idonei
provvedimenti a tutela della salute, tenendo conto dei rischi per la salute
umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da
un uso limitato delle acque destinate al consumo umano. 3.
Le autorità competenti informano i consumatori in ordine ai provvedimenti
adottati. Articolo 11 Competenze
statali 1.
Sono di competenza statale le funzioni concernenti: a)
le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle
conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in
materia in sede comunitaria; b)
la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I
qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in
tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare
i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a); c)
l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'allegato III,
punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di sanità, che i
risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi
specificati; di tale riconoscimento deve essere data completa informazione
alla Commissione europea; d)
l'adozione, previa predisposizione da parte dell'Istituto superiore di sanità,
dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati
nell'allegato III, punti 2 e 3, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso
allegato; e)
l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualità non
può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale; f)
l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle
acque; g)
l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di
acquedotto, nonché per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la
manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi; h)
l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque
destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori; i)
adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature
tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia
in ambito domestico che nei pubblici esercizi; l)
l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua
destinata al consumo umano. 2.
Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) l), sono
esercitate dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero
dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b);
sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, per quanto concerne
la competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero dei
trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla
lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal
Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanità e
dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali. 3. Gli oneri
economici connessi all'eventuale attività di sostituzione esercitata, ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marco 1998, n. 112, in
relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a norma del presente decreto
alle Regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente. Articolo 12 Competenze
delle Regioni o province autonome 1.
Alle Regioni e alle province autonome compete quanto segue: a)
previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di
emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti
dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte
a contingenti esigenze locali; b)
esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali
competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute
umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile; c)
concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I parte
B o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e gli ulteriori
adempimenti di cui all'articolo 13; d)
adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle
specifiche contenute nell'allegato I, parte C, di cui all'articolo 14; e)
adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali e' necessaria particolare
richiesta di proroga di cui all'articolo 16; f)
adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle
acque destinate al consumo umano; g)
definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali. Articolo 13 Deroghe 1.
La Regione o Provincia autonoma pub stabilire deroghe ai valori di parametro
fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma
1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero
della sanità con decreto da adottare di concerto. con il Ministero
dell'ambiente, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la
salute umana e sempreché l'approvvigionamento di acque destinate al consumo
umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun
altro mezzo congruo. 2.
Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' fissato su motivata
richiesta della Regione o Provincia autonoma, corredata dalle seguenti
informazioni: a)
motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della
risorsa idrica; b)
i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre
anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga; c)
l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione
interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; d)
un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore
frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti; e)
il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario
dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le
disposizioni per il riesame. 3.
Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, comunque non superiore
ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la
Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità una
circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto
al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualità delle acque,
comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore
periodo di deroga. 4.
Il Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il
Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un
valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che potrà essere
concesso dalla Regione. Tale periodo non dovrà, comunque, avere durata
superiore ai tre anni. 5.
Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga, la Regione o
Provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità un'aggiornata e
circostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze
eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti
necessari per ripristinare la qualità dell'acqua, la ragione o la Provincia
autonoma documenta adeguatamente la necessità di un'ulteriore periodo di
deroga. 6.
Il Ministero della sanità con decreto di concerto con il Ministero
dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del
patere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo
ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a
tre anni. 7.
Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue: a)
i motivi della deroga; b)
i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il
valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro; c)
l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione
interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; d)
un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore
frequenza dei controlli; e)
una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un
calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria
e le disposizioni per il riesame; f)
la durata della deroga. 8.
I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanità
ed al Ministero dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro
adozione. 9.
In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la Regione o la Provincia
autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e
se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'articolo 10, comma 1, e'
sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni,
fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce
il periodo necessario per ripristinare la conformità ai valori di parametro.
La Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro
il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai
sensi del presente comma. 10.
Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e' consentito se
l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato
approvvigionamento d'acqua si e' verificata per oltre trenta giorni
complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti. 11.
La Regione o Provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente
articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente e
adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le
disciplinano. Ove occorra, la Regione o Provincia autonoma provvede inoltre a
fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la
deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e
raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del
provvedimento di derogaGli obblighi di cui al presente comma sono osservati
anche nei casi di cui al comma 9, qualora la Regione o la Provincia autonoma
lo ritenga opportuno. 12.
La Regione o la Provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma
del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque
di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 e
successive modifiche. 13.
Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla
Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente
articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi
di deroga. 14.
Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o
contenitori, rese disponibili per il consumo umano. Articolo 14 Conformità
ai parametri indicatori 1.
In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui
alla parte C dell'allegato I, l'autorità d'ambito, sentito il parere
dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la
salute umana derivante dalia non conformità ai valori di parametro o alle
specifiche predetti, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a
ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la
salute umana. 2.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la Regione o la Provincia autonoma
comunica al Ministero della sanità e dell'ambiente le seguenti informazioni
relative ai casi di non conformità riscontrati nell'anno precedente: a)
il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli
effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di
non conformità; b)
l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione
coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; c)
una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta
necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la
relativa copertura finanziaria nonché disposizioni in materia di riesame. 3.
Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 e
assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente à parametri
interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta. 4.
Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o
contenitori, rese disponibili per il consumo umano. Articolo 15 Termini
per la messa in conformità 1.
La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme
ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo
quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B. Articolo 16 Casi
eccezionali 1.
In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia
possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi
ai valori di parametro di cui all'allegato I, con nessun mezzo congruo, il
Ministero della sanità, su istanza della Regione, o Provincia autonoma, può
chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all'articolo
15 per un periodo non superiore a tre anni. 2.
L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanità
entro il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le
difficoltà incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni di
cui all'articolo 13, comma 2. 3.
Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del
comma 1, la Regione, o Provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero
della sanità un'aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti,
comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore
periodo di proroga in relazione alle difficoltà incontrate. Il Ministero
della sanità può chiedere alla Commissione europea la concessione di una
ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni. 4.
La Regione, o Provincia autonoma, provvede affinché la popolazione
interessata dall'istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del
suo esito. La Regione, o Provincia autonoma, assicura, ove necessario, che
siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe
sussistere nn rischio particolare. La Regione, o Provincia autonoma, informa
tempestivamente il Ministero della sanità delle iniziative adottate ai sensi
del presente comma. 5.
Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o
contenitori rese disponibili per il consumo umano. Articolo 17 Informazioni
e relazioni 1.
Il Ministero della sanità provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di
una relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano
al fine di informare i consumatori. 2.
La relazione di cui al comma i contiene le informazioni relative alle
forniture di acqua superiori a 1000 m3 al giorno in media o destinate
all'approvvigionamento di 5000 o più persone. La relazione, in particolare,
deve rendere conto delle misure di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b),
4; 8; 10; 11; 13, grommi 9 e 11; 14; 16 e all'allegato I, parte C, nota 10. 3.
La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno successivo ai
triennio cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due
mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovrà riferirsi agli anni 2002,
2003 e 2004. 4.
Il Ministero della sanità provvede alla redazione di una relazione da
trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti
da prendere ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed in relazione al valore
parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10. 5.
Le informazioni elaborate dal Ministero della sanità ai sensi del presente
decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati. Articolo 18 Competenze
delle Regioni speciali e province autonome 1.
Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano Articolo 19 Sanzioni 1.
Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni. 2.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, secondo
periodo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni. 3.
Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in
imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione,
il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o
sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di
consegna alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, non lo sia al punto
in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per
la salubrità del prodotto alimentare finale. 4.
L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli articoli 5, comma 3,
o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità e'
punita: a)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre
milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non
e' fornita al pubblico; b)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui
l'acqua e' fornita al pubblico; c)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire
centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua
destinata al consumo umano. 5.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi
milioni. Articolo 20 Norme
transitorie e finali 1.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza
delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 16. 2.
Le norme regolamentari e tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 236 del 1988 restano in vigore, ove compatibili con le
disposizioni del presente decreto; fino all'adozione di specifiche normative
in materia. 3.
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. e' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato I Parametri
e valori di parametro* PARTE
A - Parametri
microbiologici Parametro
Valore di parametro (numero/100ml) Escherichia
coli (E. coli)
0 Enterococchi
0 Per
le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti
valori: Parametro
Valore di parametro Escherichia
coli (E. coli)
0/250 ml Enterococchi
0/250 ml Pseudomonas
aeruginosa
0/250 ml Conteggio
delle colonie a 22°C
100/ml Conteggio
delle colonie a 37°C
20/ml PARTE
B - Parametri
chimici Parametro
Valore di parametro
Unità di misura
Note Acrilammide
0,10
µg/l
Nota 1 Antimonio
5,0
µg/l
Arsenico
10
µg/l
Benzene
1,0
µg/l
Benzo(a)pirene
0,010
µg/l
Boro
1,0
µg/l
Bromato
10
µg/l
Nota 2 Cadmio
5,0
µg/l
Cromo
50
µg/l
Rame
1,0
mg/l
Nota 3 Cianuro
50
µg/l
1,
2 dicloroetano
3,0
µg/l
Epicloridrina
0,10
µg/l
Nota 1 Fluoruro
1,50
mg/l
Piombo
10
µg/l
Note 3 e 4 Mercurio
1,0
µg/l
Nichel
20
µg/l
Nota 3 Nitrato
(come NO3)
50
mg/l
Nota 5 Nitrito
(come NO2)
0,50
mg/l
Nota 5 Antiparassitari
0,10
µg/l
Note 6 e 7 Antiparassitari-Totale
0,50
µg/l
Note 6 e 8 Idrocarburi
policiclici aromatici
0,10
µg/l
Somma delle concentrazioni
di composti specifici;
Nota 9 Selenio
10
µg/l
Tetracloroetilene Tricloroetilene
10
µg/l
Somma delle concentrazioni
dei parametri
specifici Trialometani-Totale
30
µg/l
Somma delle concentrazioni
di composti specifici;
Nota 10 Cloruro
di vinile
0,5
µg/l
Nota 1 Clorito
200
µg/l
Nota 11 Vanadio
50
µg/l
Indipendentemente
dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere
espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il
valore di parametro. Nota
1
Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica
residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del
polimero corrispondente a contatto con l'acqua. Nota
2
Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori
senza compromettere la disinfezione. Per
le acque di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b) e d), il valore deve
essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2008. Il valore di
parametro per il bromato nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25
dicembre 2008 e' pari a 25 µg/l. Nota
3
Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo
umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato e
prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell'acqua
ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei
campioni e di controllo vanno applicate se del caso, secondo metodi
standardizzati da stabilire ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b).
L'Autorità sanitaria locale deve tener conto della presenza di livelli di
picco che possono nuocere alla salute umana. Nota
4
Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d),
questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2013.
Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003
ed il 25 dicembre 2013 e' pari a 25µg/l. Le
Regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d'acquedotto, ciascuno per
quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la
concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il
periodo previsto per conformarsi al valore di parametro; nell'attuazione delle
misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi
gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque
destinate al consumo umano e' più elevata. Nota
5
Deve essere soddisfatta la condizione [(nitrato)/50+(nitrito)] /3 <
o = 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il
nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti
sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento. Nota
6
Per antiparassitari s'intende: - insetticidi
organici - erbicidi
organici - fungicidi
organici - nematocidi
organici - acaricidi
organici - alghicidi
organici - rodenticidi
organici - sostanze
antimuffa organiche - prodotti
connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti,
prodotti di degradazione e di reazione. Il
controllo e' necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore
probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d'acqua. Nota
7
Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.
Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore
parametrico e' pari a 0,030 µg/l. Nota
8
"Antiparassitari - Totale" indica la somma dei singoli
antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo. Nota
9
I composti specifici sono i seguenti: - benzo(b)fluorantene - benzo(k)fluorantene - benzo(ghi)perilene - indeno(1,
2, 3-cd)pirene Nota
10
I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore
parametrico sia più basso possibile senza compromettere la disinfezione
stessa. I
composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano,
bromodiclorometano. Nota
11
Per le acque di cui all'Articolo 5, comma 1, lettere a), b), e d),
questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2006.
Il valore di parametro clorito, nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e
il 25 dicembre 2006, e' pari a 800 µg/l. PARTE
C - Parametri
indicatori Parametro
Valore di parametro
Unità di misura
Note Alluminio
200
µg/l
Ammonio
0,50
mg/l
Cloruro
250
mg/l
Nota 1 Clostridium
perfringens (spore
comprese)
0
Numero/100 ml
Nota 2 Colore
Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività
2500
µScm-1 a 20° C
Nota 1 Concentrazione
ioni idrogeno
3 6,5 e < o = 9,5
Unità pH
Note 1 e 3 Ferro
200
µg/l
Manganese
50
µg/l
Odore
Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Ossidabilità
5,0
mg/l O2
Nota 4 Solfato
250
mg/l
Nota 1 Sodio
200
mg/l
Sapore
Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conteggio
delle colonie a 22
°C
Senza variazioni anomale
Batteri
coliformi a 37°C
0
Numero/100 ml
Nota 5 Carbonio
organico totale (TOC)
Senza variazioni anomale
Nota 6 Torbidità
Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Nota 7
Durezza
*
Il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di
addolcimento o di dissalazione Residuo
secco a 180°C **
Disinfettante
residuo ***
Indipendentemente
dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere
espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il
valore di parametro. *
valori consigliati: 15-50° F. **
valore massimo consigliato: 1500 mg/L. ***
valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato). RADIOATTIVITÀ Parametro
Valore di parametro
Unità di misura
Note Trizio
100
Becquerel/l
Note 8 e 10 Dose
totale indicativa
0,10
mSv/anno
Note 9 e 10 Nota
1
L'acqua non deve essere aggressiva. Nota
2
Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque provengano
influenzate da acque superficiali. In caso di non conformità con il valore
parametrico, l'Azienda sanitaria locale competente al controllo
dell'approvvigionamento d'acqua deve accertarsi che non sussistano potenziali
pericoli per la salute umana derivanti dalla presenza di microrganismi
patogeni vitali ad esempio il cryptosporidium. I risultati di tutti questi
controlli debbono essere inseriti nelle relazioni che debbono essere
predisposte ai sensi dell'articolo 18, comma 1. Nota
3
Per lo acque frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il
valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità di pH. Per le acque
confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride
carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere
inferiore. Nota
4
Se si analizza il parametro TOC non e' necessario misurare questo
valore. Nota
5
Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di
misura e' "Numero/250 ml". Nota
6
Non e' necessario misurare questo parametro per approvvigionamenti
d'acqua inferiori a 10.000 m3 al giorno. Nota
7
In caso di trattamento delle acque superficiali si applica il valore di
parametro: < o = a 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) nelle
acque provenienti da impianti di trattamento. Nota
8
Frequenza dei controlli da definire successivamente nell'allegato II. Nota
9
Ad eccezione del trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento
del radon; frequenza dei controlli, metodi di controllo e siti più importanti
per i punti di controllo da definire successivamente nell'allegato II. Nota
10
La Regione o Provincia autonoma può non fare effettuare controlli
sull'acqua potabile relativamente al trizio ed alla radioattività al fine di
stabilire la dose totale indicativa quando sia stato accertato che, sulla base
di altri controlli, i livelli del trizio o della dose indicativa calcolata
sono ben al di sotto del valore di parametro. In tal caso essa comunica la
motivazione della sua decisione al Ministero della Sanità, compresi i
risultati di questi altri controlli effettuati. (AVVERTENZA) Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'autorità
sanitaria competente, potrà essere effettuata la ricerca concernente i
seguenti parametri accessori: 1)
alghe; 2)
batteriofagi enti E. coli; 3)
elminti 4)
enterobatteri patogeni; 5) enterovirus; 6)
funghi; 7)
protozoi; 8)
Pseudomonas aeruginosa; 9)
Stafilococchi patogeni. Tali
parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3.
Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo
umano gli enterovirus, i batteriofagi anti E.coli, gli enterobatteri patogeni
e gli stafilococchi patogeni. Allegato II Controllo TABELLA
A - Parametri
da analizzare 1.
Controllo di routine Il
controllo di routine mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla
qualità organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo
umano nonché informazioni sull'efficacia degli eventuali trattamenti
dell'acqua potabile (in particolare di disinfezione), per accertare se le
acque destinate al consumo umano rispondano o no ai pertinenti valori di
parametro fissati dal presente decreto. Vanno
sottoposti a controllo di routine almeno i seguenti parametri: - Alluminio
(Nota 1) - Ammonio - Colore - Conduttività - Clostridium
perfringens (spore comprese) (Nota 2) - Escherichia
coli (E. coli) - Concentrazione
ioni idrogetto - Ferro
(Nota 1) - Nitriti
(Nota 3) - Odore - Pseudomonas
aeruginosa (Nota 4) - Sapore - Conteggio
delle colonie a 22°C e 37°C (Nota 4) - Batteri
coliformi a 37°C - Torbidità - Disinfettante
residuo (se impiegato) Nota
1
Necessario solo se usato come flocculante o presente, in concentrazione
significativa, nelle acque utilizzate. (°). Nota
2
Necessario solo se le acque provengono o sono influenzate da acque
superficiali (°). Nota
3
Necessario solo se si utilizza la cloramina nel processo di
disinfezione (°). Nota
4
Necessario solo per le acque vendute in bottiglie o in contenitori. (°)
In tutti gli altri casi i parametri sono contenuti nell'elenco relativo al
controllo di verifica. 2.
Controllo di verifica Il
controllo di verifica mira a fornire le informazioni necessarie per accertare
se tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati. Tutti i
parametri fissati sono soggetti a controllo di verifica, a meno che l'Azienda
unità sanitaria locale competente al controllo non stabilisca che, per un
periodo determinato, e' improbabile che un parametro si ritrovi in un dato
approvvigionamento d'acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio
di un mancato rispetto del relativo valore di parametro. Il
presente punto non si applica ai parametri per la radioattività. TABELLA B 1 Frequenza
minima di campionamento e analisi per le acque destinate al consumo umano
fomite da una rete di distribuzione, da cisterne, o utilizzate nelle imprese
alimentati. I
campioni debbono essere prelevati nei punti individuati ai sensi dell'articolo
6, al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i
requisiti del presente decreto. Tuttavia, nel caso di una rete di
distribuzione, i campioni possono essere prelevati anche alle fonti di
approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari
parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in
questione non sarebbe modificato negativamente. Volume
d'acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento
(Note 1 e 2) m3
Controllo di routine - Numero di campioni all'anno (Note 3, 4 e 5)
Controllodi verifica - Numero di campioni all'anno (Note 3 e 5) <
o = 100
(Nota 6)
(Nota 6) >
100 < o = 1000
4
1 >
1000 < o = 10000
4
1 +
1 ogni 3300 m3/g del volume totale e frazione di 3300 >
10000 < o = 100000
+ 3 ogni 1000 m3/g del volume
3 +
ogni 10000 m3/g del volume totale e frazione di 1000 >
100000
totale e frazione di 1000
10 +
1 ogni 25000 m3/g del volume totale e frazione di 10000 Nota
1
Una zona di approvvigionamento e' una zona geograficamente definita
all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una
o varie fonti e la loro qualità può essere considera sostanzialmente
uniforme. Nota
2
I volumi calcolati rappresentano una media su un anno. Per determinare
la frequenza minima in una zona di approvvigionamento invece che sul volume
d'acqua si può fare riferimento alla popolazione servita calcolando un
consumo di 200 l pro capite al giorno. Nota
3
Nel caso di approvvigionamento intermittente di breve durata, la
frequenza del controllo delle acque distribuite con cisterna deve essere
stabilita dall'Azienda unità sanitaria locale Nota
4
Per i differenti parametri di cui all'allegato I l'Azienda unità
sanitaria locale può ridurre il numero dei campioni indicato nella tabella
se: a)
i valori dei risultati dei campioni prelevati in un periodo di almeno due anni
consecutivi sono costanti e significativamente migliori dei limiti previsti
dall'allegato I e b)
non esiste alcun fattore capace di diminuire la qualità dall'acqua. La
frequenza minima non deve essere inferiore al 50% del numero di campioni
indicato nella tabella, salvo il caso di cui alla nota 6. Nota
5
Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente
distribuito in termini di tempo e luogo. Nota
6
La frequenza deve essere stabilita dall'Azienda unità sanitaria
locale. TABELLA B 2 Frequenza
minima di campionamento e analisi per le acque confezionate in bottiglie o
contenitori e messe a disposizione per il consumo umano. Volume
d'acqua prodotto ogni giorno
(*) messo in vendita in bottiglie
o contenitori m3
Controllo di routine - Numero di campioni
all'anno
Controllo di verifica - Numero di campioni
all'anno <
o = 10
1
1 >
10 < o = 60
12
1 >
60
1 ogni 5 m3 del volume totale e frazione
di 5
1 ogni 100 m3 del volume totale e frazione di 100 (*)
I volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Allegato
III Specifiche
per l'analisi dei parametri 1.
PARAMETRI PER I QUALI SONO SPECIFICATI METODI DI ANALISI I
seguenti metodi di analisi relativi ai parametri biologici sono fomiti per
riferimento, ogni qualvolta e' disponibile un metodo CEN/ISO, o per
orientamento, in attesa dell'eventuale futura adozione, conformemente alla
procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 98/83/CE, di ulteriori
definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi per tali parametri. Batteri
coliformi ed Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1) Enterococchi (ISO 7899-2) Pseudomonas
aeruginosa (prEN ISO 12780) Enumerazione
dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 22° C (prEN
ISO 6222) Enumerazione
dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 37° C (prEN
ISO 6222) Clostridium
perfrigens (spore comprese) Filtrazione
su membrana seguita da incubazione della membrana su agar m-CP (Nota 1) a 44 +
o - 1° C per 21 + o - 3 ore in condizioni anaerobiche. Conteggio delle
colonie gialle opache che diventano rosa o rosse dopo un esposizione di 20 - 30
secondi a vapori di idrossido di ammonio. Nota
1
Il terreno di coltura m-CP agar e' così composto: Terreno
di base Triptosio
30 g Estratto
di lievito
20 g Saccarosio
5 g Cloridrato
di L-cisteina
1 g MgSO4
7 H2O
0,1 g Bromocresolo
porpora
40 mg Agar
15 g Acqua
1000 ml Dissolvere
gli ingredienti ed adeguare il pH a 7,6. Sterilizzare in autoclave a 121° C
per 15 minuti. Lasciare raffreddare e aggiungere: D-cicloserina
400 mg B-solfato
di polimixina
25 mg Beta-D-glucoside
di indossile da dissolvere in 8 ml di acqua sterile prima dell'addizione
60 mg Soluzione
di difosfato di fenolftaleina (allo 0,5%)filtrata - sterilizzata
20 ml FeCl3
6 H2O (al 4,5%) filtrata - sterilizzata
2 ml 2.
PARAMETRI PER I QUALI VENGONO SPECIFICATE LE CARATTERISTICHE, DI PRESTAZIONE 2.1
Per i parametri indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione
specificate si intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in
grado, al minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di parametro con
un'esattezza, una precisione ed un limite di rilevamento specificati. Detti
metodi, se dissimili da quelli di riferimento di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera d), devono essere trasmessi preventivamente all'Istituto superiore di
sanità che si riserva di verificarli secondo quanto indicato nel decreto di
approvazione dei metodi di riferimento. Indipendentemente dalla sensibilità
del metodo di analisi utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando
lo stesso numero di decimali usato per il valore di parametro di cui
all'Allegato I, parti B e C.
Parametri
Esattezza in % del
valore di parametro (Nota
1)
Precisione in % del
valore di parametro (Nota
2)
Limite di rilevazione
in % del
valore di parametro (Nota
3)
Condizioni
Note Acrilammide
Controllare secondo le specifiche del prodotto
Alluminio
10
10
10
Ammonio
10
10
10
Antimonio
25
25
25
Arsenico
10
10
10
Benzopirene
25
25
25
Benzene
25
25
25
Boro
10
10
10
Bromato
25
25
25
Cadmio
10
10
10
Cloruro
10
10
10
Cromo
10
10
10
Conduttività
10
10
10
Rame
10
10
10
Cianuro
10
10
10
Nota 4 1,2
dicloroetano
25
25
10
Epicloridrina
Controllare secondo le specifiche del prodotto
Floruro
10
10
10
Ferro
10
10
10
Piombo
10
10
10
Manganese
10
10
10
Mercurio
20
10
20
Nichel
10
10
10
Nitrati
10
10
10
Nitriti
10
10
10
Ossidabilità
25
25
10
Nota 5 Antiparassitari
25
25
25
Nota 6
Idrocarburi policiclici aromatici
25
25
25
Nota 7 Selenio
10
10
10
Sodio
10
10
10 Solfato
10
10 10
Tetracloroetilene
25
25
10
Nota 8 Tricloroetilene
25
25
10
Nota 8 Trialometani
totali
25
25
10
Nota 7 Cloruro
di vinile
Controllare
secondo le specifiche del prodotto
2.2 Per la concentrazione di ioni idrogeno, le caratteristiche di prestazione specificate richiedono che il metodo di analisi impiegato deve consentire di misurate concentrazioni pari al valore di parametro con un'accuratezza di 0,2 unità pH ed una precisione di 0,2 unità pH.
Nota
1 (*):
L'esattezza e' la differenza fra il valore medio di un grande numero di
misurazioni ripetute ed il valore vero; la sua misura e' generalmente indicata
come errore sistematico. Nota
2 (*):
La precisione misura la dispersione dei risultati intorno alla media;
essa e' generalmente espressa come la deviazione standard all'interno di un
gruppo omogeneo di campioni e dipende solo da errori casuali. (*)
Tali termini sono definiti nella norma ISO 5725. Nota
3
Il limite di rilevamento e' pari a: - tre
volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un campione naturale oppure - cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco.
Nota
4:
Il metodo deve determinare il tenore complessivo di cianuro in tutte le
sue forme (cianuro totale). Nota
5.
L'ossidazione deve essere effettuata per 10 minuti a una temperatura di
100° C in ambiente acido con
l'uso di permanganato. Nota
6.
Le caratteristiche di prestazione si applicano ad ogni singolo
antiparassitario e dipendono dall'antiparassitario considerato. Attualmente il
limite di rilevamento può non essere raggiungibile per tutti gli
antiparassitari, ma ci si deve adoperare per raggiungere tale obiettivo. Nota
7:
Le caratteristiche di prestazione si applicano alle singole sostanze
specificate al 25% del valore parametrico che figura nell'allegato I. Nota
8: Le caratteristiche di prestazione si applicano alle singole sostanze specificate al 50% del valore parametrico che figura nell'allegato I. |
COSTER T.E. S.p.A. - Via San G.B. De La Salle, 4/A - 20132 Milano - Tel. +39 022722121 - IKWS - WWW: www.coster.eu - E-Mail: info@coster.eu - Assistenza Tecnica: assistenza@coster.eu - Numero Verde: 800.COSTER (800.267837)informativa sulla privacy
|