|
DECRETO
LEGISLATIVO 277/97 Modificazioni
al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della
direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. 31 Luglio 1997, n°
277 Art. 1 1.
Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e'
abrogato. Art. 2 1. Il materiale elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e' sottoposto alle misure di vigilanza di cui all'articolo 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, come sostituito dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 626 del 1996. 2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chi pone in
commercio il materiale elettrico non conforme alle prescrizioni di sicurezza di
cui alla citata legge n. 791 del 1977 e' punito con la sanzione amministrativa
prevista all'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1997. 3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto chi vende o
installa il materiale elettrico di cui al comma 2 e' punito con la sanzione
amministrativa prevista all'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del
1977. Il
Decreto Legislativo steso dal Consiglio dei Ministri nella riunione del
30/07/97, modifica l'articolo 5 del DL 626/96 in materia di
Marcatura CE ed elimina il concetto di "messa in servizio" della
marcatura CE di Bassa Tensione. Anche
in Italia ora, seppur con qualche mese di ritardo, i prodotti soggetti alla
direttiva Bassa Tensione conformi ai requisiti previsti dalla Legge
791/77 e immessi nel mercato prima del 31/12/96 potranno essere
liberamente venduti e installati, senza limitazioni di tempo, anche se
sprovvisti della Marcatura CE. I
grossisti di materiale elettrico potranno vendere e gli installatori installare
senza limitazioni di tempo anche i prodotti non marcati CE purché siano
conformi alla Legge 791/77. Viene
spontaneo chiedersi se in questo modo non vengano penalizzate le aziende serie,
come la nostra, che si sono preparate a dovere a questo appuntamento. Non
e' così! Infatti
l'articolo 2 di questo decreto introduce di fatto pesanti sanzioni
amministrative (da 20 a 120 milioni di lire per i fabbricanti e da 1,5 a 9
milioni di lire per grossisti e installatori) che colpiranno aziende, grossisti
ed installatori che violino i requisiti di sicurezza imposti dalla Legge
791/77 premiando le aziende serie e punendo i "soliti furbi". Di fatto, con questa nuova Legge, l'attenzione del mercato si sposterà dalla marcatura amministrativa CE al rispetto delle norme e quindi al marchio IMQ consentendo ai grossisti, installatori ed utilizzatori finali di effettuare scelte più precise fra aziende serie ed aziende poco serie. |
COSTER T.E. S.p.A. - Via San G.B. De La Salle, 4/A - 20132 Milano - Tel. +39 022722121 - IKWS - WWW: www.coster.eu - E-Mail: info@coster.eu - Assistenza Tecnica: assistenza@coster.eu - Numero Verde: 800.COSTER (800.267837)informativa sulla privacy
|